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2010-04-07

Criminalità minorile

Diritto Penale


Criminalità minorile

Sulla base della considerazione che il minore non ha ancora raggiunto un grado di sviluppo fisico e psichico tale da poter comprendere il valore etico-sociale delle proprie azioni, da distinguere ciò che è giusto da ciò che è ingiusto, anche il nostro codice annovera la minore età tra le cause di esclusione dell’imputabilità. Ma qual è il limite di età a partire dal quale si può ritenere il soggetto capace di intendere e di volere?

Se ci limitassimo a seguire l’orientamento proprio delle scienze psicologiche, dato che l’età della maturazione psichica non è uguale per tutti ma varia da persona a persona, si procederebbe ad un accertamento caso per caso. Ci sono però esigenze giuridiche di certezza, uguaglianza e praticità dell’accertamento che impongono l’adozione di un criterio cronologico, il quale deve essere altamente presuntivo della raggiunta maturità.

L’Imputabilità del minore risulta quindi subordinata ad un criterio cronologico.

L’art. 97 c.p. pone un presunzione assoluta di non imputabilità che prescinde dall’effettivo riscontro della capacità di intendere e di volere e che quindi, non può essere superata se il minore infraquattordicenne si presenta di fatto perfettamente capace. Siamo di fronte ad una presunzione di incapacità in quanto il Giudice quando abbia constatato la minore età dell’imputato, non può sostituire alla volontà del Legislatore un proprio convincimento positivo in merito alla presenza dell’imputabilità.

Mentre, per quanto concerne il minore che ha più di quattordici anni, ma non ha ancora compiuto i quattordici anni, l’art. 98 c.p. prevede che questi è imputabile solo se, al momento in cui ha commesso il fatto, aveva la capacità di intendere e di volere. Ciò vuol dire che nei suoi confronti non opera nessuna presunzione né di capacità né di incapacità dovendo il Giudice accertare volta per volta se il soggetto era imputabile o meno.

Il non aver previsto una presunzione di imputabilità, ma l’aver previsto l’accertamento caso per caso dell’effettiva acquisizione della capacità di intendere e di volere è una specifica scelta del nostro Legislatore. Alla base di questa scelta vi è la consapevolezza che fra i quattordici ed i diciotto anni vi può essere la capacità di intendere e di volere necessaria per essere considerati penalmente responsabili delle proprie azioni – come vi può non essere – indipendentemente da patologie giuridicamente rilevanti dato che si tratta di una fascia di età in cui i soggetti raggiungono la maturità richiesta ai fini penali in momenti diversi, a causa di multiformi varietà ambientali in cui si svolge tale processo di maturazione.

In quest’ottica è certamente riconducibile l’art. 203 c.p., che definisce quando una persona è socialmente pericolosa.

Il problema della CRIMINALITA’ MINORILE, come si presenta nel nostro tempo, non è nuovo e non può essere affrontato con strumenti diversi. Alcuni sostengono che si tratta di applicare una pena giusta ai minorenni capaci di intendere e di volere, e di difendere la società da quei minorenni che – per immaturità e condizioni patologiche ambientali e familiari, sono giudicati pericolosi.

Ciò pone la necessità di applicare MISURE DI PREVENZIONE e MISURE DI RIEDUCAZIONE.

Le misure di rieducazione consistono in provvedimenti non penali. Con determinati decreti, il Tribunale per i minorenni può disporre l’affidamento al servizio sociale, oppure il collocamento in istituti appositi del minore che manifesta prove di irregolarità della condotta o del carattere.

La legge ha attribuito ai COMUNI la competenza in ordine alla predisposizione delle strutture necessarie, che è divenuta pressoché inoperante. Questi enti locali non hanno predisposto le strutture necessarie perché si nega che i problemi del minore possano trovare risposte di qualche utilità mediante interventi attuati in una dimensione prevalentemente individuale.

E’ stato istituito il “RIFORMATORIO GIUDIZIARIO”, il quale è una misura di risocializzazione applicabile dopo che sia stato commesso un delitto, sia ai minori imputabili, sia a quelli non imputabili quando sono socialmente pericolosi. Insomma lo Stato non interviene fino a che il minore non commette un reato e solo allora lo mette in carcere. Intanto, nell’attesa che la società rimuove i fattori destinati a creare le condizioni dei meccanismi di risocializzazione, vengono abbandonati a se stessi i minori dediti alla vita randagia, alla prostituzione, all’uso di stupefacenti; comportamenti che oltre a costituire reato distruggono la personalità del giovane e a volte la loro vita.

In conclusione quindi,potremo affermare che l’obiettivo di questo principale, è quello di sensibilizzare il più alto numero di persone per far fronte ad un fenomeno in continua crescita e che, purtroppo, vede il territorio Casertano tra i primi in Europa per quanto riguarda il tasso di criminalità minorile.

Inoltre potremo studiare il fenomeno attraverso un’ accurata comparazione con gli altri sistemi europei, prendendo ad esempio paesi come il Belgio dove si tende in linea di principio alla sostituzione di interventi penali con interventi rieducativi. In questi sistemi però, gli istituti, sebbene non penali, svolgono anche una funzione di detenzione. I minori che hanno commesso gravi delitti o abbiano reiterato le condotte delittuose, vengono messi a disposizione della giustizia ordinaria, con la conseguenza che sono giudicati dalle Corti per adulti e detenuti in istituti penitenziari ordinari.

Dott. Gabriele Roberto Cerbo.

Studio Legale Cerbo

studiocerbo@gmail.com


http://www.studiolegalecerbo.com
Dott. Gabriele Roberto Cerbo


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