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2010-07-22

Gli interventi della Corte Costituzionale

Diritto Penale


Gli interventi della Corte Costituzionale

La pressante necessità della Magistratura, acuita dai drammatici episodi, di poter disporre di più efficaci ed indiscriminati strumenti di lotta alla cosiddetta criminalità organizzata ha, inevitabilmente portato il legislatore a varare delle norme caratterizzate dalla frettolosità.

Al primo decreto legge hanno fatto seguito altri due provvedimenti integrativi, i quali hanno solo contribuito a rendere maggiormente nebulosa l’interpretazione delle varie norme restrittive.

La frettolosità utilizzata nella stesura delle norme restrittive, nonché la loro difficoltosa interpretazione, hanno inevitabilmente provocato l’intervento della Corte costituzionale la quale, con ben otto significative sentenze (n. 306/93, n. 357/94, n. 361/94, n. 68/95, n. 504/95, n. 445/97, n. 137/99 e n. 273/01), ha sostanzialmente costruito un’opera di vera e proprio demolizione dei contenuti dell’articolo 4-bis e degli articoli ad esso collegati, costruendo un vero e proprio mosaico di incostituzionalità.

Le sentenze della Corte costituzionale hanno sinteticamente dichiarato:

1. 8 luglio 1993, n. 306, l’illegittimità dell’articolo 15 comma 2 della legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui prevede che "la revoca delle misure alternative alla detenzione sia disposta, per i condannati per i delitti indicati nel primo periodo del primo comma dell’articolo 4-bis che non si trovano nella condizione per l’applicazione dell’articolo 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, anche quando non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali dei medesimi con la criminalità organizzata". La stessa sentenza ha sostenuto come l’applicazione di una norma restrittiva, posteriore alla data di commissione del reato, restasse "ancorata ad una condotta addebitabile al condannato". In concreto, la Corte ha indicato tal elemento nella persistenza dei collegamenti con la criminalità organizzata, in quanto "fatto addebitabile al condannato e dimostrativo di effettiva carenza del processo di socializzazione";

2. 19-27 luglio 1994, n. 357, illegittimità dell’articolo 4-bis nella parte in cui "non prevede che i benefici possano essere concessi anche nel caso in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, come accertata nella sentenza di condanna, renda impossibile un’utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata";

3. 27 luglio 1994, n. 361, "deve ritenersi ulteriormente valorizzata la necessità dello scioglimento del cumulo in presenza di istituti che, ai fini della loro applicabilità, richiedono la separata considerazione dei titoli di condanna e delle relative pene";

4. 22 febbraio-1 marzo 1995, n. 68, illegittimità dell’articolo 4-bis "nella parte in cui non prevede che i benefici possano essere concessi anche nel caso in cui l’integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile renda impossibile un’utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata". La stessa sentenza ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, primo comma, del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, nella parte in cui "non prevede che i condannati per gli stessi reati possano essere ammessi alla liberazione condizionale sempre nel caso che…"

5. 11-14 dicembre 1995, n. 504, illegittimità dell’articolo 4-bis nella parte in cui "prevede che la concessione di ulteriori permessi premio sia negata nei confronti dei condannati per i delitti indicati nel primo periodo del comma 1 dello stesso art. 4-bis, che non si trovino nelle condizioni per l’applicazione dell’ art. 58-ter della 1.26 luglio 1975, n. 354, anche quando essi ne abbiano già usufruito in precedenza e non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata".

6. 16-30 dicembre 1997, n. 445, illegittimità nella parte in cui "non prevede che il beneficio della semilibertà possa essere concesso nei confronti dei condannati che prima dell’entrata in vigore dell’art. 15 comma 1 del dl 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata";

7. 14-22 aprile 1999, n. 137, illegittimità nella parte in cui non prevede che "il beneficio del permesso premio possa essere concesso nei confronti dei condannati che, prima dell’entrata in vigore dell’art. 15, comma 1, del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata";

8. 5 luglio 2001, n. 273, "è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale nella parte in cui escludono dal beneficio della liberazione condizionale i soggetti condannati per determinati delitti, con sentenza passata in giudicato prima dell’entrata in vigore della legge di modifica, che non collaborino con la giustizia a norma dell’art. 58-ter del citato ordinamento penitenziario. La collaborazione con la giustizia è un comportamento che deve necessariamente concorrere ai fini della prova che il condannato ha reciso i legami con l’organizzazione criminale di provenienza che a sua volta è condizione necessaria, sia pure non sufficiente, per valutare il venir meno della pericolosità sociale ed i risultati del percorso di rieducazione. Si deve, quindi, concludere che la disciplina censurata non comporta una modificazione degli elementi costitutivi della liberazione condizionale e, dunque, rimane estranea alla sfera di applicazione del principio di irretroattività della legge penale di cui all’art. 25, comma 2, Cost., risolvendosi in un criterio legale di un comportamento che deve necessariamente concorrere ai fini di accertare il sicuro ravvedimento del condannato".

La Corte costituzionale, dall’entrata in vigore delle norme restrittive, ha sempre evitato di completare lo svuotamento dell’articolo 4-bis, preferendo sempre rifugiarsi dietro la troppo comoda cortina "dell’assorbimento degli ulteriori profili dedotti", di volta in volta, dal giudice remittente. Ha, comunque, sempre più indebolito l’orientamento iniziale di non censurare in sé la scelta legislativa del 1991 e le successive evoluzioni de11992, per evitare di far apparire di non voler privilegiare alcune precise finalità di prevenzione generale e di sicurezza della collettività.

È stato autorevolmente confermato il rimettere il tutto alla discrezionalità della decisione dei Magistrati di Sorveglianza, ricaricandoli di poteri e dignità, ma anche delle relative gravi responsabilità. Non può, in ogni modo, apparire evidente come la futura tenuta dell’articolo 4-bis, nonché degli articoli ad esso collegati, sia posta in serio dubbio.

La Corte costituzionale, con la sua prima sentenza, ha ritenuto di ricordare e rifissare, quali limiti per il legislatore, due fondamentali criteri:

1. ogni provvedimento negativo incidente sul regime penitenziario del detenuto deve derivare da una condotta addebitabile al condannato stesso;

2. in nessun caso le finalità di prevenzione generale e di difesa sociale proprie della pena possono spingersi fino al punto di rendere lecito il pregiudicare la finalità rieducativa della stessa.

Questi due fondamentali criteri non sono assolutamente rispettati dall’articolo 4-bis e dagli articoli ad esso collegati.

La Corte costituzionale, quindi, avrebbe dovuto avere il coraggio di abrogare, per manifesta incostituzionalità, l’articolo 4-bis sin dal momento della sua prima pronuncia.

La Corte costituzionale, invece, ha preferito non ostacolare l’azione punitiva dei Magistrati e la condotta vendicativa dello Stato, pur proseguendo ad inevitabilmente prendere atto dell’incostituzionalità della normativa restrittiva con ben otto sentenze.

studiocerbo@gmail.com


http://www.studiolegalecerbo.com
Dott. Gabriele Roberto Cerbo


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