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2010-07-07

I collegamenti con la criminalità organizzata e il problema della prova

Diritto Penale


I collegamenti con la criminalità organizzata e il problema della prova

La dimostrazione dell’insussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata è necessaria perché possano essere ammessi ai benefici penitenziari i detenuti o gli internati per i delitti di cui al 1° comma secondo periodo, gravi, ma connotati o da un miglior grado di coinvolgimento del reo o da un inizio di resipiscenza che questi abbia manifestato. L’irrilevanza o l’impossibilità della collaborazione impone in tali casi l’acquisizione di elementi ulteriori, tali da corroborare l’ipotesi di un’effettiva scelta di distacco dall’organizzazione criminale.

I caratteri della prova richiesta sono tanto anomali, che si è parlato di un vero e proprio snaturamento del sistema probatorio “come mezzo di discriminazione e di indurimento della misura afflittiva” . La descrizione in termini negativi del contenuto dell’onere probatorio, presente nel testo normativo fin dalla sua prima versione, aveva indotto dottrina e giurisprudenza a rilievi critici che sono tuttora proponibili. Si tratta di una vera e propria “prova diabolica” o “prova negativa”, che pone di dare dimostrazione dell’inesistenza di un fatto. Si chiede di provare non se una persona ha collegamenti con la criminalità organizzata, ma se ciò possa essere escluso. Poiché, anzi, la norma richiede l’assunzione di elementi che dimostrino, in maniera certa, l’insussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, si corre il rischio che i collegamenti medesimi vengano ritenuti sussistenti anche in conseguenza di semplici sospetti, congetture o dicerie, in quanto tali non suscettibili di prova contraria.

Si è anche parlato, in proposito, di inversione dell’onere della prova, dal momento che l’onus probandi viene a gravare, data la formulazione della norma, sul detenuto che aspiri al beneficio , sul quale si riflette negativamente l’eventuale assenza di prova, per così dire, a discarico.

La presunzione di permanenza della pericolosità, comporta che di fronte ad un’informativa che non presenti gli elementi positivi necessari a far ritenere esclusa l’attualità dei rapporti con il crimine organizzato, il beneficio venga negato. La mera allegazione da parte dell’interessato dell’inesistenza di rapporti con la criminalità organizzata non basta a superare la presunzione: essa comporta che, in presenza di informazioni degli organi di polizia assertive dell’esistenza, in concreto, di detta pericolosità, ed in assenza, per converso, di elementi positivamente dimostrativi della pur allegata inesistenza di rapporti con la criminalità organizzata il tribunale di sorveglianza non ha l’onere di dimostrare, a sostegno della decisione di rigetto della richiesta volta all’ottenimento dei benefici in questione, la effettiva sussistenza dei rapporti sopraindicati.

studiocerbo@gmail.com


http://www.studiolegalecerbo.com
Dott. Gabriele Roberto Cerbo


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