Il Giudice dell’esecuzione
In qualità di organo giurisdizionale che affianca con competenze diversificate la magistratura di sorveglianza, il Giudice dell’esecuzione è chiamato a risolvere tutte le questioni che possano insorgere relativamente al titolo esecutivo (esistenza, validità , cause di annullamento sopravvenute), anche con l’attribuzione di poteri di integrazione sostanziale del titolo stesso, qualora si rendesse necessaria nello svolgimento della fase esecutiva.
L’art. 655 c.p.p. sancisce un principio generale riguardo la competenza del giudice dell’esecuzione a decidere sulle questioni relative al provvedimento giurisdizionale: “competente a conoscere dell’esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato, salvo diversa disposizione di legge ”. Tale competenza ha carattere funzionale e quindi è assoluta e inderogabile; essa comporta un potere-dovere del Giudice dell’esecuzione di emettere decisioni sull’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali che vengono posti al suo giudizio dal Pubblico Ministero, dall’interessato e dal difensore. è interessante notare come il legislatore non si riferisca al condannato, ma all’interessato allo scopo di comprendere tutte le parti che intervengono nel giudizio di cognizione .
Il giudice che compie attività di giudizio nell’ambito dell’esecuzione formale dei provvedimenti in genere e del titolo esecutivo penale in particolare è, quindi, comunemente definito Giudice dell’esecuzione. Nel codice di procedura penale, tuttavia, non si rinviene questa denominazione che invece rappresenta la sintesi logica di quanto contenuto negli artt. 628 e 630 del codice di procedura penale del 1930; sintesi divenuta necessaria nel momento in cui “…il nuovo codice di procedura penale doveva assicurare garanzie di giurisdizionalità nella fase della esecuzione, con riferimento ai provvedimenti concernenti le pene e le misure di sicurezza, nonchè doveva coordinare con i princìpi della delega i procedimenti di esecuzione e di sorveglianza anche attraverso la regolamentazione delle competenze degli organi…” .
Come è stato detto precedentemente, la competenza del Giudice dell’esecuzione si individua secondo i criteri suggeriti dall’art. 665 c.p.p. e specialmente secondo il principio tradizionale che la competenza a decidere sulle questioni relative al provvedimento giurisdizionale appartiene al giudice che lo ha deliberato , secondo una scelta che perpetua la figura del giudice dell’esecuzione quale interprete autentico del giudicato senza compromettere l’imparzialità per i limiti posti alla cognizione del provvedimento adottato .
In definitiva, si ricorda che la violazione delle norme sulla competenza del Giudice dell’esecuzione, essendo di carattere funzionale, si riflette sulla stessa capacità del Giudice, dando luogo alla nullità di cui all’art. 178 lett. a) c.p.p.
Sottolineato che, in via generale, l’intervento del giudice dell’esecuzione può essere richiesto dall’interessato e dal suo difensore (nonchè sollecitato dallo stesso pubblico ministero) su ogni questione concernente le attività esecutive rimesse al pubblico ministero ed in funzione di controllo della relativa correttezza e legittimità (ordine di esecuzione, provvedimento di cumulo e di unificazione delle pene concorrenti), va precisato che rientrano nelle sue attribuzioni questioni specificamente regolate e, che, salve le espressioni espressamente stabilite, per esse si prevede l’adozione del rito camerale ex art. 666 c.p.c. A venire in rilievo sono soprattutto quelle attinenti al soggetto passivo dell’esecuzione rispetto al quale può prospettarsi un dubbio circa l’identità fisica o un semplice errore sulle generalità .
La prima fattispecie, riferita alla persona arrestata per esecuzione di pena, è disciplinata dell’art. 667 c.p.c. che affida al giudice il compito di provvedere alla identificazione mediante interrogatorio e ogni indagine utile: consequenziale è l’immediata liberazione della persona erroneamente incarcerata e, ove il dubbio permanga, comunque la sospensione della esecuzione con invito al pubblico ministero di procedere ad indagini ulteriori. La decisione è assunta senza formalità , essendosi sostituito — con d. Lgs. n. 12 del 1991 — l’originario procedimento in contraddittorio con il più celere rito de plano, ma la procedura garantita può essere avviata mediante opposizione delle parti all’ordinanza giudiziale entro quindici giorni dalla relativa comunicazione o notificazione.
La correzione delle generalità , nella seconda fattispecie, con la procedura di cui all’art. 130 c.p.p. è il rimedio previsto per il caso di errore concernente l’identificazione anagrafica del condannato di cui sia certa l’identità fisica e sempre che lo stesso, regolarmente citato, sia pure con altro nome, abbia potuto partecipare al giudizio.
Ove , invece, il processo sia stato instaurato nei confronti di altra persona, la revisione verrà a rimuovere il giudicato a carico di questa, mentre per il soggetto rimasto estraneo al giudizio, cui non può opporsi un giudicato formatosi senza il suo contributo difensivo, si imporrà l’avvio di un procedimento.
Relativamente al titolo esecutivo, la competenza del giudice dell’esecuzione si specifica in interventi di diverso tipo: non solo in funzione di controllo circa la sua esistenza, validità ed individuazione, ma anche in funzione integrativa e modificativa dello stesso.
Al primo profilo sono connessi i problemi riguardanti la mancanza o la non esecutività del titolo. Mentre la mancanza si risolve nella inesistenza giuridica , la non esecutività del titolo, dipendendo dalla irrevocabilità e quindi dalla dinamica della impugnazione, si riferisce a provvedimento ancora impugnabile in via ordinaria o, addirittura, impugnato.
Il relativo accertamento sfocia in una ordinanza sospensiva della esecuzione con liberazione del condannato. Ma poichè la mancanza di impugnazione può dipendere dalla non conoscenza del provvedimento da impugnare conseguente ad una notifica non valida — relativa all’estratto della sentenza quanto a imputato giudicato in contumacia e ad avviso di deposito ritardato ex art. 548 c.p.c. quanto ad imputato non contumace e alle altre parti — si prevede in tal caso anche la possibile rinnovazione della notificazione stessa con decorso ex novo dei termini per impugnare. Dando per scontato che la conoscenza del provvedimento possa avvenire per atti equipollenti (es. ordine di esecuzione) , si ammette che l’interessato proponga impugnazione o opposizione (apparentemente tardive), contestualmente alla instaurazione del procedimento di esecuzione — ipotesi che esonera il giudice dell’esecuzione dal disporre la rinnovazione della notificazione.
Questione sul tutolo esecutivo può dirsi anche quella relativa alla sua individuazione trattandosi di stabilire a quale comando dare attuazione a fronte della eventuale coesistenza di più provvedimenti (sentenze e decreti penali) irrevocabili emessi per il medesimo fatto contro la stessa persona, fenomeno riconducibile al ne bis in idem. La scelta del giudice, che addirittura dispone la revoca del titolo scartato, segue regole predeterminate. In particolare, ove si tratti di condanne, rileva il tipo di pena (pecuniaria a preferenza della detentiva e della sanzione sostitutiva); semidetenzione e libertà controllata a preferenza della reclusione) e, tra pene di specie diversa, la relativa entità (preferita la minore tra reclusione e arresto e tra multa e ammenda nonchè, se di pari entità , rispettivamente l’arresto e l’ammenda). In ogni caso, la parte del provvedimento revocato eventualmente già eseguita è computata ai fini della esecuzione di quello salvato.
Per quanto attiene agli interventi revocatori del titolo esecutivo, ricordiamo le competenze regolate dagli artt. 673 e 674 c.p.p. Il primo prevede la revoca del provvedimento (sentenza o decreto penale) fondato su una norma incriminatrice abrogata o dichiarata illegittima. In malam partem operano invece gli interventi revocatori contemplati dall’art. 674 c.p.p. riferito a sospensione condizionale della pena, grazia o indulto condizionati e non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Si tratta di competenza residuale del giudice dell’esecuzione circa le ipotesi di revoca conseguente ad altra condanna — al cui giudice spetta di regola — e principale negli altri casi.
Quanto attiene, inoltre, agli interventi integrativi del titolo esecutivo rilevante è la previsione dell’art. 671 c.p.p. poichè emblematica delle linee portanti della nuova esecuzione penale — giurisdizionalizzazione e tramonto della assolutezza del giudicato circa la pena. L’art. 671 c.p.p. prevede, appunto, nell’ipotesi di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati, in procedimenti diversi, contro lo stesso soggetto, che il condannato, o il Pubblico Ministero, possano chiedere al Giudice dell’esecuzione l’applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato — art. 81, comma 1 e 2, c.p. — così come avviene quando si provvede in un unico processo dinanzi al Giudice di cognizione, sempre che il concorso formale o la continuazione del reato non siano state precedentemente escluse dal Giudice della cognizione. Il legislatore, con il conferire al Giudice dell’esecuzione il potere di intervenire in questa ipotesi sul calcolo della pena stessa, non ha voluto delegare al Giudice dell’esecuzione funzioni e compiti che sono propri del Giudice della cognizione, in modo da stravolgere la funzione propria dell’esecuzione, che è quella della esecuzione delle pene e non della irrogazione delle stesse. Con questa normativa viene attribuita al Giudice dell’esecuzione il potere di concedere la sospensione condizionale della pena e la non menzione nel casellario giudiziale, come atto consequenziale al riconoscimento del concorso formale o della continuazione . A tale proposito, si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per alcuni reati si è proceduto con il rito abbreviato.(art. 187 disp. Att. c.p.p.).
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Avv. Dario Pepe
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Dott. Gabriele Roberto Cerbo
