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2010-06-29

La distinzione tra collaborazione “piena” e collaborazione “attenuata” nell'art. 4 Bis

Diritto Penale


La distinzione tra collaborazione “piena” e collaborazione “attenuata” nell'art. 4 Bis

Centrale, nell’art. 4-bis, la distinzione tra collaborazione “piena” e collaborazione “attenuata”, di cui solo la prima è idonea a far cadere il limite assoluto all’accesso ai “benefici” penitenziari per i detenuti di maggiore pericolosità sociale. La nozione ci collaborazione, introdotta dall’art. 58-ter ord. pen. , assume rilevanza, in questa sede, in riferimento alla presunzione di pressoché assoluta pericolosità sociale, che connota i detenuti per i reati di cui alla prima parte del 1° comma. In relazione a questi si presume che soltanto la collaborazione oggettivamente e concretamente “utile” possa far ritenere spezzati i collegamenti del reo con l’organizzazione criminale. In quanto “opzione pratica” , legata a scelte e valutazioni di carattere eminentemente processuale, la collaborazione può costituire misura dell’affidabilità oggettiva del condannato, ma nulla dice quanto alla sua affidabilità soggettiva risultando indicativa del distacco dall’associazione delittuosa, ma non dell’avvenuta rieducazione o del venir meno dell’attitudine a delinquere. Sono irrilevanti, infatti, di fronte alla mancanza di atteggiamento utilmente collaborativo, i progressi nel trattamento che il giudice di sorveglianza non potrà neppure prendere in considerazione, essendogli precluso di scendere nel merito dell’istanza . Di fronte all’assenza di collaborazione ex art. 58-ter ord. pen., i benefici penitenziari non possono essere concessi, essendo irrilevanti le ragioni per le quali il condannato sostiene di non aver potuto collaborare. Al contrario, ove la collaborazione vi sia, le misure alternative potranno comunque essere rifiutate, quando ne difettino gli specifici presupposti .

Va ritenuta utile anche la collaborazione “tardiva” consistente in informazioni date all’autorità giudiziaria o investigativa a distanza di tempo rispetto all’accertamento del fatto.

Quando ci si trovi di fronte a detenuti per rati di particolare gravità, riconducibili alle fattispecie indicate nel primo periodo dell’art. 4-bis, comma 1, il ruolo marginale rivestito nella commissione del reato dal soggetto o la sussistenza di indici obiettivi di resipiscenza, possono agevolarne l’accesso alle misure alternative, ove siano riconosciuti in sentenza, siano confortati da un atteggiamento collaborativo e vengano confermati dalla prova dell’assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata. A questi effetti, la collaborazione può anche essere “irrilevante”, ma è considerata dal legislatore come indizio positivo, da valutarsi insieme con altri elementi, che depongano nel senso di un totale distacco del detenuto dall’associazione per delinquere di cui era membro.

Presupposto imprescindibile per l’operatività della disciplina di cui al secondo periodo del 1° comma è l’applicazione, ossia l’avvenuto riconoscimento con sentenza di merito, di una delle attenuanti ex artt. 62, comma 6, 114 o 116 c.p. Dall’ambito operativo di questa parte della norma risultano, pertanto, esclusi gli imputati sottoposti a custodia cautelare in carcere prima che nei loro confronti sia intervenuta una sentenza di condanna. Tuttavia, assumono rilievo le circostanze applicate con sentenza non ancora passata in giudicato, vigendo nei confronti del condannato la presunzione di non colpevolezza, che impone di tener conto di tutti gli elementi per lui favorevoli emersi nel corso del giudizio, anche non ancora definito .

Quando siano state riconosciute le attenuanti indicate dall’art. 4-bis, la collaborazione idonea ad abbattere lo sbarramento all’accesso ai benefici può anche essere concretamente inutile, ossia irrilevante, collocandosi al di fuori dell’ipotesi di cui all’art. 58-ter ord. pen. La distinzione con la collaborazione ex art. 58-ter ord. pen. è di natura meramente quantitativa. Non rilevano i motivi che hanno spinto a collaborare, né il reale pentimento, né la spontaneità del contributo informativo offerto, purchè la collaborazione sia indubitabilmente piena e la volontà collaborativa certa . In breve “il condannato o l’internato è tenuto, a prescindere dai risultati, ad adoperarsi con il contributo di tutte le sue conoscenze alle indagini ”. La collaborazione insincera non giova così come non può giovare la collaborazione deliberatamente limitata o parziale, che sia cioè volutamente inutile, per quanto sincera: a nulla varrebbero, in una simile ipotesi, ulteriori elementi probatori che dimostrassero l’inesistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata .

L’ambito della collaborazione irrilevante è stato esteso, in via interpretativa, alle ipotesi di collaborazione la cui inutilità sia dovuta all’integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile (Corte Cost. 95/68) ovvero alla limitata partecipazione al fatto criminoso come accertata nella sentenza di condanna (Corte Cost. 94/357). In simili eventualità la collaborazione risulta impossibile dal momento che, in un caso, non vi sono informazioni ulteriori da fornire agli inquirenti e, nell’altro, la posizione del condannato all’interno dell’associazione non gli consente di conoscere fatti e compartecipi pertinenti al livello superiore (così già Corte cost. 93/306).

Inesigibile, e quindi equiparata a quella irrilevante, è anche la collaborazione di chi abbia partecipato alla commissione di un fatto criminoso in ordine al quale non è rimasto nulla da chiarire, ferma restando la necessità di acquisire elementi che escludano il permanere di collegamenti attuali del detenuto con il crimine organizzato (Corte Cost. 95/68).

studiocerbo@gmail.com


http://www.studiolegalecerbo.com
Dott. Gabriele Roberto Cerbo


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