L’ingresso nell’ordinamento penitenziari dell’art. 4-bis ha segnato una nuova stagione per la struttura, per la funzione, per le stesse logiche ispiratrici della normativa penitenziaria. La prima tappa di questa metamorfosi coincide con l’entrata in vigore del d.l. 152/91, il cui art. 1, introducendo l’art. 4-bis, disegna una disciplina speciale per la concessione delle misure alternative alla detenzione a detenuti che si presumono socialmente pericolosi. La differenziazione rispetto agli altri reclusi è legata al tipo di reato sul quale il titolo detentivo si fonda. Due le fasce normative individuate: reati c.d. “di mafia” o “di eversione”, in presenza dei quali il detenuto poteva ottenere la concessione di un beneficio solo provando l’insussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata; reati che denotano una peculiare pericolosità (individuati tassativamente in alcune fattispecie incriminatrici elencate dalla norma), in presenza dei quali avrebbe dovuto acquisirsi la prova dell’attuale sussistenza di detti collegamenti per poter negare il beneficio richiesto. Prova negativa , in un caso, prova positiva, nell’altro. L’art. 4-bis, dunque, sin dalla sua introduzione, costituisce il punto di arrivo di quell’orientamento favorevole a ritenere che la linea di difesa dell’ordinamento penitenziario nei confronti della criminalità organizzata dovesse essere costruita differenziando il regime probatorio afferente alla concessione delle varie misure rieducative.
Il successivo intervento legislativo, concretatosi nel d.l. 306/92, si è innestato su questa idea di fondo, attribuendo peso decisivo all’elemento della collaborazione, che viene ad assumere, nell’attuale configurazione della norma, un ruolo centrale. Diversa l’odierna suddivisione dei detenuti cui la norma è applicabile, “per fasce” o “categorie”. Il 1° comma esordisce con un primo periodo nel quale vengono richiamate le fattispecie di cui agli artt. 416-bis e 630 c.p. e 74 t.u. 309/90, nonché i delitti-satellite di quelli direttamente riconducibili all’associazione di tipo mafioso. Il secondo periodo precisa la portata del precedente, introducendo un regime speciale con riguardo ai detenuti per i medesimi reati, dei quali tuttavia risulta una minore pericolosità, anche a seguito dell’intervenuta concessione di specifiche attenuanti. Il periodo che chiude il 1° comma. Enuncia una serie di ipotesi residuali, nominativamente indicate o genericamente riconducibili alla criminalità di stampo terroristico od eversivo, da cui si desume un grado di pericolosità qualificato, ma non gravissimo. Per ognuno dei gruppi di reati così definiti, la norma indica un regime di ammissione alle misure alternative basato su un diverso meccanismo probatorio. Per i detenuti di cui al primo periodo, è necessaria un’utile collaborazione; per quelli di cui al secondo periodo è sufficiente la collaborazione, anche irrilevante, purchè corredata, in tal caso, da elementi atti ad escludere il permanere di collegamenti con la criminalità organizzata; per i detenuti di cui al terzo periodo, l’attualità di tali collegamenti, ove provata, vale a precludere l’ammissione a tali benefici.
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Dott. Gabriele Roberto Cerbo
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2011-06-27

Per un principio ormai generalizzato, quella del medico si ritiene essere una tipica obbligazione di mezzi. Come afferma la Suprema Corte, “il mancato o inesatto risultato della prestazione non consiste nell’inadempimento, ma costituisce il danno consequenziale alla non diligente esecuzione della prestazione. In queste obbligazioni in cui l’oggetto è l’attività l’inadempimento...
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2011-03-23

La Corte di Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite del 21 gennaio 2011, n. 1963, ha stabilito che “la condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo integra la sola violazione amministrativa, prevista dal comma 4 dell’art. 213 cod. strada, e non anche il reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro ai sensi dell’art....
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