Le novità  introdotte dal decreto legislativo n.231/2007 in materia di antiriciclaggio.

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Con il D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 è stata profondamente modificata la normativa italiana in materia di prevenzione del riciclaggio. La novella ha inteso in tal senso dare attuazione soprattutto alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 concernente la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività  criminose e di finanziamento del terrorismo del 2005 e alla relativa normativa di esecuzione varata l’1 agosto 2006 con la direttiva 2006/70/CE della Commissione.

Il decreto traduce puntualmente le articolate direttive in proposito contenute nella legge comunitaria 2005 (l. 25 gennaio 2006, n. 29), che all’art. 22 aveva per l’appunto recepito la menzionata direttiva, tenendo peraltro conto del sopravvenuto regolamento di esecuzione della stessa e delle disposizioni già  adottate in sua esecuzione dal d. lgs. 22 giugno 2007, n. 109, con specifico riferimento al contrasto del finanziamento del terrorismo.

Il d. lgs. n. 231 del 2007, dunque, al dichiarato fine di prevenire pratiche di riciclaggio di proventi illeciti e di finanziamento al terrorismo, introduce (ed in alcuni casi rafforza o sostituisce quelli già  esistenti, sostituendo ad esempio, la maggior parte delle disposizioni del d.l. n. 143 del 1991, convertito nella l. n. 197 del 1991, che il decreto in commento ha provveduto ad abrogare) vari obblighi finalizzati alla prevenzione delle pratiche di money laundering, destinati agli operatori economici identificati dagli artt. 11, 12, 13 e 14 del decreto. L’elenco di quest’ultimi è eccezionalmente articolato, ancorchè ricalchi le scelte già  operate con il d. lgs. 20 febbraio 2004, n. 56 (abrogato dall’art. 64 della novella in commento), con cui era stata data attuazione alla direttiva 2001/97/CE.

Oltre ai tradizionali intermediari finanziari “istituzionali” (banche, SIM, SGR, SICAV, promotori finanziari ecc.), il decreto rivolge la sua attenzione anche a settori commerciali assai eterogenei tra loro, che l’esperienza investigativa maturata negli anni ha individuato come potenziali veicoli del riciclaggio, ovvero i cui operatori sono ritenuti, in forza della particolare natura dell’attività  svolta, osservatori privilegiati delle sue dinamiche.

Così, a puro titolo esemplificativo, è opportuno ricordare come destinatari degli obblighi introdotti dal decreto sono anche gli uffici della pubblica amministrazione, i revisori contabili, nonchè alcune categorie di professionisti (ragionieri, periti commerciali, commercialisti, consulenti del lavoro, notai, avvocati), di commercianti (e cioè quelli che commerciano in oro, preziosi e oggetti antichi) e di gestori di servizi (e cioè gli esercenti di case d’asta, di case da gioco, di gallerie d’arte, di servizi di recupero crediti, di servizi portavalori, di servizi telematici di giochi, scommesse e pronostici, di agenzie d’affari in mediazione immobiliare).

Dall’esame complessivo della novella e della Terza direttiva dell’Unione Europea possiamo sottolineare che il momento del contatto con il cliente costituisce un passaggio fondamentale per l’applicazione degli obblighi antiriciclaggio.

Infatti, la struttura portante dell’intera normativa che disciplina il sistema di prevenzione e rilevazione di operazioni di riciclaggio è costituita proprio dalla necessità  della conoscenza della clientela, sin dall’inizio della relazione d’affari. In altri termini il principio Know Your Customer è declinato con modalità  fortemente diverse rispetto alla precedente previsione normativa. Le differenze si possono cogliere in particolar modo, dal passaggio dal semplice obbligo di identificazione, consistente essenzialmente nell’acquisizione di informazioni sull’identità , ad un dovere di verifica.

La novella dedica l’intero titolo secondo capo primo agli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Dall’analisi del nuovo regime normativo di adeguata verifica si riscontra che essa si estende dalla mera acquisizione dei dati identificativi sino alla attenta valutazione continua e costante delle operazioni svolte nel corso del rapporto. Di conseguenza viene così esteso l’ambito dei compiti di conoscenza della clientela, muovendo dalla semplice identificazione sino a giungere alla eventuale rilevazione di operazioni sospette suscettibili, queste, di essere segnalate.

In sostanza l’obbligo di adeguata verifica è un continuum nella raccolta di informazioni, nella valutazione dell’attività  svolta, nella rilevazione di fenomeni sospetti al fine di valutare per ciò che attiene all’apprezzamento dei rischi.

à‰ chiaro quindi dal quadro complessivo che, diversamente dall’obbligo di identificazione come era configurato nella disciplina precedente, con l’attuale previsione normativa il compito di verifica della clientela non si consuma in un momento preciso, ovvero non si realizza con modalità  istantanee; al contrario, esso permane per tutta la durata del rapporto con il cliente, accompagnandone l’intero svolgimento. Il rapporto con il cliente rimane la costante della verifica attraverso l’acquisizione, aggiornamento delle informazioni, in modo da completare il profilo del cliente attraverso la costante valutazione dell’attività  svolta.

Si tratta di una differenza fondamentale del nuovo sistema, tale da rendere necessaria la revisione radicale dell’approccio allo svolgimento dei compiti antiriciclaggio: essi, assai più che in precedenza, necessitano di un’adeguata proceduralizzazione nonchè di una elevata integrazione nei processi operativi dei soggetti obbligati.

Oltre a quanto sin qui analizzato riguardo alla verifica del cliente, si fa osservare che le novità  del regime di verifica della clientela non sono limitate alla struttura degli adempimenti, ma sono arricchite di un altro elemento fondamentale che è costituito dalla valutazione del “rischio” di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo quale parametro essenziale per determinare, in estensione e in profondità , il contenuto stesso dei compiti di verifica.

In altre parole, l’attività  di adeguata verifica è un’attività  prodromica allo scopo di poter giungere, attraverso la complessa procedura, alla valutazione del rischio.

Rispetto al precedente impianto normativo, il nuovo Decreto Legislativo, in attuazione della Terza direttiva antiriciclaggio, pone l’accento sul profilo di rischio della clientela, associato al tipo di cliente, rapporto d’affari, prodotto o transazione di cui trattasi, della quale si chiede, a seconda dei casi, una verifica “adeguata” ovvero “semplificata”, ma si impone anche l’obbligo di astensione, ove non si sia in grado di rispettare le prescrizioni normative.

Per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica della clientela, gli artt. 15 e 16 del decreto ne evidenziano, rispettivamente, il contenuto per intermediari finanziari e per categorie professionali.

L’art. 15 del D. Lgs. n. 231/2007 prescrive agli intermediari finanziari la realizzazione di apposite procedure di adeguata verifica della clientela nelle seguenti ipotesi:

1) instaurazione di un rapporto continuativo (rapporto di durata rientrante nell’esercizio delle attività  istituzionali che dia luogo a più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di mezzi di pagamento e che non si esaurisce in una sola operazione);

2) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;

3) quando vi sono dubbi sulla veridicità  o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione di un cliente.

Per quanto riguarda gli obblighi per i professionisti, ai sensi dell’art. 16, essi sorgono allorquando:

a) la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità  di valore pari o superiore a 15.000 euro;

b) eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate o frazionate;

c) l’operazione sia di valore indeterminato o non determinabile. Ai fini dell’obbligo di adeguata verifica della clientela, la costituzione, gestione o amministrazione di società , enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un’operazione di valore non determinabile;

d) vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;

e) vi sono dubbi sulla veridicità  o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione di un cliente.

I revisori contabili di cui all’art. 13 osservano gli obblighi di identificazione del cliente e di verifica dei dati acquisiti nello svolgimento della propria attività  professionale in forma individuale, associata o societaria, nei casi indicati alle lettere a), d) ed e).

Dott. Marco Fazio

marcofazio1@hotmail.com



Dott. Marco Fazio

 
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