Struttura e funzioni del Tribunale di sorveglianza
Il Tribunale di sorveglianza (fino al 1986 denominato Sezione) è costituito in corrispondenza delle Corti di Appello e la sua competenza territoriale è estesa all’intero distretto. è organo collegiale e specializzato, composto di magistrati ordinari destinati a svolgere in via esclusiva queste funzioni, e di esperti non togati.
Il tribunale di sorveglianza, invece, ai sensi dell’art. 70 o.p., concede e revoca l’affidamento in prova al servizio sociale (in tutte le sue tre forme), la detenzione domiciliare, la semilibertà e la liberazione condizionale, oltre a dichiarare l’estinzione della pena per esito positivo della misura. Competono al tribunale anche la decisione circa il rinvio — obbligatorio o facoltativo — dell’esecuzione della pena nei casi indicati dagli artt. 146 e 147 c.p. e la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva per i reati commessi da tossicodipendenti, di cui all’art. 90 d.P.R. 309/90. Inoltre, il tribunale di sorveglianza concede o nega la riabilitazione del condannato. All’organo collegiale sono poi attribuite una serie di competenze in sede di reclamo avverso le decisioni di altri soggetti: così, il tribunale decide il reclamo contro l’adozione o la proroga del regime di cui all’art. 41-bis e del regime di sorveglianza particolare, nonchè quello contro il provvedimento emesso dal magistrato di sorveglianza in materia di liberazione anticipata, di licenze e di permessi, di limitazioni e controlli della corrispondenza. Infine, il collegio giudica in sede d’appello sui ricorsi avverso i provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza in materia di misure di sicurezza.
E’ opportuna una riflessione sulla particolare composizione del tribunale di sorveglianza, in qualità di organo giudiziario deputato principalmente alla gestione del contenuto sanzionatorio della sentenza penale, con l’intento di porre l’attenzione su quelli che sono i vantaggi, ma anche sulle problematiche che tale organo può incontrare nell’esercizio concreto delle sue funzioni.
Il Tribunale di sorveglianza è composto dal presidente, da tutti i magistrati di sorveglianza e gli esperti del distretto. Giudica in un collegio di 4 membri, costituito per metà da magistrati ordinari e per metà da giudici “non togati” provenienti dalle categorie indicate nell’ art. 70 comma 3 O.P.: “professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia” nonchè “docenti in scienze criminalistiche”. Una diversa composizione del collegio darebbe senz’altro luogo a nullità .
Ciò che caratterizza tale organo è dunque la “collegialità ”, che assicura una minore possibilità di errore, e la “specializzazione”, che mira ad assicurare l’idoneità di tale giudice a operare un giudizio tecnico e scientifico sulla personalità dell’interessato .
Riguardo alla componente togata si prescrive che uno dei due magistrati agisce in veste di presidente (in assenza di colui che ha ricevuto la relativa investitura dal C.S.M. svolgerà tali funzione chi lo segue in ordine di funzioni giudiziarie o di anzianità di servizio); l’ art. 70 comma 8 O.P. prevede che il voto del presidente è destinato a prevalere in ipotesi di mancata formazione della maggioranza .
L’ art. 70 comma 7 O.P. prevede poi che uno dei due magistrati deve essere “il magistrato di sorveglianza sotto la cui giurisdizione è posto il condannato o l’internato in ordine alla cui posizione si deve provvedere”, ciò al fine di assicurare la possibilità di una conoscenza diretta della situazione dell’interessato. Va tuttavia rilevato che tale magistrato non è sempre in grado di assolvere tale compito: per esempio quando il procedimento è avviato subito dopo il trasferimento dell’ interessato, o quando questi non sia in vinculis. L’ art. 70 comma 2 precisa che, per ovvi motivi, in sede di appello contro i provvedimenti in tema di misura di sicurezza non fa parte del collegio il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
Riguardo alla componente non togata, questa è nominata dal C.S.M. su proposta del Presidente del tribunale di sorveglianza. Per comprendere a fondo il ruolo riservato alla componente non togata del tribunale di sorveglianza è opportuno esaminare la circolare del C.S.M. n. P-98-17535 del 25.07.98 recante i “criteri per la nomina e conferma degli esperti dei tribunali di sorveglianza che conferma le linee generali già adottate nella precedente circolare 31 maggio 1995 n. P-95-08117.
La qualifica di “esperto” conduce a ravvisare nel componente privato del tribunale di sorveglianza un “cittadino idoneo estraneo alla Magistratura”, secondo il disposto dell’ art. 102 comma 2 Cost., che appartiene all’Ordine giudiziario ed è chiamato ad integrare organi della giurisdizione in ragione appunto della sua specifica competenza”. Si specifica poi che tale qualifica ” non presuppone necessariamente il conseguimento della laurea, ma l’ulteriore attributo di “professionista” ne rende, di fatto, imprescindibile l’ottenimento. Quanto agli “esperti in servizio sociale”, ove non sia possibile avvalersi di un laureato che abbia competenza in tale campo, può soccorrere anche il diploma specialistico di livello intermedio. Quanto al docente di scienze criminalistiche, si può ricondurre a tale qualifica anche l’addetto alla didattica universitaria, in senso lato.
Quanto al livello di professionalità richiesto, la dizione “professionista esperto” mostra che il legislatore non si è limitato a pretendere il possesso del titolo di studio, ma ha richiesto anche un’esperienza maturata nel vivo dell’esercizio professionale. Non è sufficiente, pertanto, un’ attività meramente teorica o di studio e di ricerca, ma il concreto impegno in un settore che abbia punti di contatto con le problematiche del tribunale di sorveglianza. Si precisa però che non deve essere sempre preferito l’aspirante più anziano, dovendosi piuttosto porre attenzione a valorizzare al massimo le specificità dei richiedenti ed all’opportunità di raccogliere, nell’organico complessivo, il maggior numero di competenze diverse e complementari.
Per quanto riguarda il regime delle incompatibilità si afferma che sono applicabili agli esperti del tribunale di sorveglianza le incompatibilità previste dall’art. 16 dell’ Ordinamento Giudiziario, eccettuata quella che deriva dall’esercizio di altre funzioni giudiziarie, dovunque svolte, comprese in particolare le funzioni di componente privato del tribunale per i minorenni. Deve escludersi l’ incompatibilità con l’ esercizio di un pubblico impiego, sempre che le esigenze del medesimo siano conciliabili con le disponibilità di tempo e di impegno richieste dalla funzione giudiziaria e sempre che l’ attività in concreto svolta dal richiedente non sia tale da compromettere le esigenze di terzietà della funzione stessa. Si precisa che “a questa stregua le funzioni di esperto del tribunale di sorveglianza non possono essere assunte dagli esperti incaricati dell’osservazione e del trattamento di cui all’ art. 80 comma 4 O.P., operanti nel distretto.
Non possono essere proposti per l’incarico in esame gli avvocati, i quali rivestano la qualità di esperti in una delle materie elencate dalla legge ed esercitino la professione nel distretto, salvo che la specificità del caso concreto, segnalata motivatamente dal presidente del tribunale di sorveglianza, porti ad escludere ogni pericolo di interferenza ed ogni menomazione all’immagine dell’Ufficio.
La durata dell’ incarico è determinata dall’ art. 70 comma 4 O.P. in periodi triennali rinnovabili, nulla precisando circa il numero dei possibili rinnovi. La circolare afferma che “appare opportuno contemperare l’ esigenza di non disperdere le esperienze maturate con l’esercizio della funzione, con l’opposta necessità di avvicendare competenze e sensibilità nuove, in materie nelle quali è elevato il significato delle conoscenze specialistiche e delle culture complementari che si affiancano a quelle del magistrato .
La legge non definisce il numero degli esperti, affidando al C.S.M. il compito di nominarli in numero adeguato alle necessità del servizio presso ogni tribunale di sorveglianza. La circolare indica l’opportunità di “disporre che il numero di tali componenti privati non superi il triplo dei magistrati che costituiscono l’ organico del tribunale di sorveglianza”. Circa le funzioni concretamente esercitabili dagli esperti componenti i tribunali di sorveglianza, è stabilito che “non è condivisibile la tesi secondo cui essi debbano limitarsi a comporre il collegio così partecipando esclusivamente alle udienze e relative camere di consiglio, senza cioè poter assumere la funzione di relatori ed estensori dei provvedimenti assunti”. Ciò anche al fine di consentire che essi contribuiscano allo smaltimento del lavoro accumulatosi presso i tribunali di sorveglianza. Infatti non è sufficiente allo scopo il solo aumento delle udienze in ragione dell’aumento dell’organico; tale soluzione da sola, porterebbe piuttosto all’aggravarsi del carico di lavoro per i magistrati togati i quali dovrebbero motivare un numero sempre maggiore di provvedimenti. A tal fine utili appaiono le regole affermate per sostenere, analogamente, la remunerabilità degli atti istruttori, di studio e preparazione compiuti per singoli affari dai componenti privati degli uffici giudiziari minorili.
Con ciò si è inteso rispondere a quelle critiche che si erano appuntate sul fatto che l’ esperto è posto “in una difficile, inaccettabile situazione, essendogli consentito soltanto di partecipare all’ udienza e di contribuire alla decisione” , non valorizzandosi adeguatamente la sua presenza nel collegio: è ben vero che il presidente poteva nominare relatore uno degli esperti ed incaricarlo di redigere in seguito la motivazione dell’ordinanza, ma ciò richiedeva altro tempo non retribuito per il necessario preventivo e approfondito studio del fascicolo.
Circa il trattamento economico degli esperti occorre tener presente che non si tratta di soggetti alle dipendenze dello Stato, ma di soggetti che sottraggono tempo ed energie alla loro attività prevalente ed ordinaria: “quella dell’ esperto non è una professione in senso tecnico, ma una collaborazione specializzata che si concretizza nell’ esercizio di una funzione giurisdizionale delicatissima”.
Originariamente il compenso per gli esperti dei Tribunali di sorveglianza, così come quello dei componenti non togati dei Tribunali dei minorenni, era commisurato all’indennità prevista per ogni udienza per i giudici popolari della Corte d’Assise; solo durante i lavori preparatori della riforma del 1988 “prevalse l’idea di migliorare la retribuzione degli esperti del tribunale di sorveglianza agganciandola a quella fissata su base oraria (e non per udienza) dell’art. 80 O.P. stabilita per gli esperti svolgenti l’attività di osservazione e trattamento per l’Amministrazione penitenziaria” .
L’Ordinamento Penitenziario prevede poi la nomina di “esperti supplenti”. Va detto, tuttavia, che per il continuo aumento del carico di lavoro e per la necessità di pronta reperibilità dei sostituti, si è adottato un sistema di ‘tabellarizzazione’ per cui “l’esperto impedito o assente viene sostituito da un altro effettivo, che può addirittura essere indicato nella tabella, per ciascuna udienza, con l’onere della reperibilità a richiesta telefonica. La nomina di esperti supplenti è quindi di fatto sospesa”.
I criteri per la scelta degli esperti nella formazione dei collegi possono essere i più vari mancando qualsiasi indicazione normativa. Distribuirli in modo adeguato alle loro specifiche competenze risulta essere “tutt’altro che facile, atteso che il tribunale di sorveglianza non è certo in grado di fissare udienze con procedimenti di materie analoghe o identiche; in ogni udienza si finisce per decidere sui più disparati argomenti … Si finisce per seguire un criterio di rotazione, con la possibile, ma non sempre ideale nè realizzabile, formazione di coppie fisse di esperti, peraltro di diversa specializzazione, il che facilita il lavoro nei procedimenti rinviati, in quanto il giudice collegiale può certo cambiare, ma ogni volta occorre cominciare da capo tutta la procedura. Ed i rinvii sono frequenti, dovendo in genere il tribunale di sorveglianza decidere senza istruttoria preventiva”.
E’ più propriamente nella fase della decisione che gli esperti, dopo aver assistito all’acquisizione dei documenti probatori in udienza, mettono a disposizione il loro specifico sapere in favore di una decisione espressa dal Tribunale nella sua collegialità ; ed è in questa fase che emerge il problema di amalgamare le varie funzioni esercitate all’interno dell’organo collegiale dai diversi componenti: “la funzione corretta dei membri togati del collegio giudicante dovrebbe comunque essere quella di dirigere la discussione, certamente apportandovi il proprio patrimonio di esperienze e di conoscenze sia umane che tecnico-giuridiche, ma anche incoraggiando il confronto, attribuendo un ruolo critico a ciascun membro del gruppo, dando importanza all’espressione di dubbi, incertezze e tollerando critiche alle proprie asserzioni, evitando insomma di far apparire la decisione come dato ormai prestabilito” .
Circa le varie categorie di esperti chiamati a comporre il collegio giudicante si può osservare che, a parte la categoria dei docenti in scienze criminalistiche che viene definita “categoria dai contorni piuttosto vaghi” , le altre professionalità appaiono in dottrina di comprensibile utilità ai fini dei giudizi cui è chiamata la Magistratura di sorveglianza.
Lo psicologo “può realizzare il proprio compito ponendo particolare attenzione agli aspetti di valutazione e inquadramento personologico dei soggetti sottoposti al procedimento”. L’esperto in servizio sociale “può dedicare le proprie energie professionali all’indispensabile opera di raccordo fra la rappresentazione delle problematiche personali, sempre amplificate dalle esperienze carcerarie, e l’ invio verso le risorse territoriali presenti ed idonee a fornire risposte concrete”.
La figura del pedagogista “è attualmente quella che meno sembra appartenere a questo ambito giurisdizionale … più congeniale nel procedimento minorile … può risultare del tutto congruente in fase di riavvicinamento alla società esterna” nel suggerire percorsi formativi in una fase di ripensamento critico della propria vita da parte del dimittendo, che si trova a sperimentare nuove tendenze progettuali; lo psichiatra “è un professionista certamente indispensabile nel nucleo degli esperti, spesso infatti costituiscono oggetto di discussione per il collegio le varie patologie psichiche presentate dai soggetti in esame”, soprattutto ai fini dell’ accertamento della pericolosità sociale dei sottoposti a misura di sicurezza manicomiale.
Il criminologo clinico “è la figura che sembra maggiormente aderire alle necessità del tribunale di sorveglianza, avendo a disposizione strumenti operativi ed esperienze formative del tutto congruenti, almeno dal punto di vista teorico”. Gli stessi autori citati fanno notare come “sono ormai tali le competenze del tribunale di sorveglianza in tema di concessione di benefici connessi allo stato di salute individuale che appare ormai ineluttabile l’opportunità di inserire anche la figura del medico legale nel nucleo degli esperti”.
Si rileva comunque che le funzionalità specifiche attribuite al collegio giudicante costituiscono “un compito assegnato non direttamente all’esperto, ma all’interdisciplinarità di cui, attraverso la sua presenza, viene a dotarsi il collegio”.E sempre compito del collegio e non del singolo esperto è “la possibilità di utilizzare e rendere attivi in un quadro di giurisdizione, gli interventi e le letture interpretative proposti dagli esperti interni al penitenziario, sia come singole figure professionali, sia come agire interprofessionale dell’èquipe”, così come è competenza dell’ intero collegio “il coordinamento delle informazioni e delle valutazioni tecnico-specialistiche con la posizione giuridica, con le prospettive di reinserimento proposte e, non da ultimo, con le esigenze di difesa sociale”. Anche qui l’esperto può svolgere funzioni di valutazione della specificità del caso “attuando una continuità dell’obiettivo di individualizzazione del trattamento quale importante valenza da assumere nelle forme della garanzia giurisdizionale” .
La coesistenza in un organo giurisdizionale di esponenti di aree scientifiche così diverse tra loro non può non porre un problema di comunicazione reciproca, “il sapere costituisce il primo problema che l’esperto si trova ad affrontare nel suo lavoro di raccolta-elaborazione delle informazioni, riferibili anzitutto ad una situazione di incontro con un sapere, quello giuridico, profondamente diverso”.
Anche altri autori fanno notare come “in ambito penitenziario esista una continua necessità di operare distinguo e usare cautele, tale da rendere indispensabile una formazione criminologica dei vari esperti che vi operano” .
Secondo Bandini e Traverso “il significato della formazione criminologica non risiede necessariamente in un curriculum didattico-scientifico” quanto piuttosto in alcuni punti fondamentali, quali l’acquisizione di una adeguata consapevolezza circa il proprio ruolo operativo e degli strumenti per comprendere a fondo le problematiche individuali, sociali e normative che stanno alla base del comportamento delinquenziale e del funzionamento della legge e degli istituti penali .
E’ interessante ricordare che nel 1996 la cattedra di Psicologia Giuridica dell’ Università ‘La Sapienza’ di Roma ha condotto presso il tribunale di sorveglianza di Roma una ricerca sullo specifico rapporto che si instaura tra componente togata ed esperti all’interno del collegio, effettuata tramite la sottoposizione agli esponenti delle due categorie di una serie di quesiti.
Dalle risposte fornite si è osservato che l’intero gruppo dei magistrati togati ha definito il rapporto con gli esperti “positivo e costruttivo; un contributo fondamentale e indispensabile in quanto il procedimento di sorveglianza è un procedimento sulla persona e non sul fatto, e per la sua efficacia è necessario l’apporto di professionalità specializzate e differenziate, in particolare quelle che hanno come funzione ed obiettivo l’attenzione alla persona, con una prevalenza assegnata alla competenza medica”. Minor rilevanza sembra assumere, sia per i magistrati che per gli stessi esperti, la competenza degli psicologi “perchè il loro sapere viene considerato già patrimonio del giurista … La psicologia appare, a tutt’oggi, essere considerata conoscenza, se non di senso comune, di un senso professionale generalizzato e, pertanto, generico” . Risulta essere il gruppo degli esperti ad esprimere “difficoltà legate alla funzione da loro esercitata all’interno del collegio e alle modalità secondo cui la stessa viene espletata” ritenendosi opportuno organizzare corsi di formazione per migliorare le conoscenze giuridiche e prevedere come non puramente volontaristica la conoscenza del caso da trattare prima dell’incontro in udienza.
Si nota poi che “nei fatti il momento interpretativo della norma sembra di pertinenza, pressochè esclusiva, del magistrato, mentre la collaborazione degli esperti si dispiega in forme differenziate: necessaria quella dell’esperto in medicina … accessoria quella dello psicologo, quando non ricorrono condizioni patologiche tali da richiedere un’interpretazione specialistica”. Altra sembrerebbe l’interdisciplinarità a cui aspirava il legislatore del 1975 e del 1986.
L’area più problematica dei rapporti tra magistrati ed esperti, secondo quanto emerso dalla citata ricerca, sembra essere quella della comunicazione: “la totalità dei magistrati, infatti, sostiene di non avere alcun problema di comunicazione con la parte non togata del collegio”. Ciò sembra contrastare con l’affermazione del 40% dei giudici esperti, secondo cui esisterebbero “frequenti difficoltà di comunicazione legate soprattutto all’ utilizzazione di linguaggi strettamente specialistici”. In definitiva sembra potersi concludere che la citata ricerca ha messo comunque in evidenza che “magistrati ed esperti perseguono obiettivi comuni: la risocializzazione del reo e la tutela della difesa sociale … I dati evidenziano la collaborazione interprofessionale come dimensione primaria del compito del tribunale di sorveglianza, all’ interno del quale ciascuno valorizza la specificità e la diversità delle proprie competenze”.
Deve infine farsi notare come la realizzazione del doppio grado di giurisdizione di merito in materia di misure di sicurezza ha come conseguenza quella di rendere fruibile la particolare competenza degli esperti del tribunale di sorveglianza solo in sede di appello, quindi in un momento successivo ed eventuale del procedimento. Diversa è stata la scelta del legislatore per le decisioni in merito alla gestione delle misure alternative, le quali sono state attribuite alla competenza funzionale del tribunale di sorveglianza (quale organo specializzato a svolgere tale compito) per assicurare una più congrua analisi sul merito della questione ed una più appropriata indagine personologica sull’interessato. Si è lasciata invece all’organo monocratico una più limitata competenza ad intervenire in via provvisoria o cautelativa, ex art. 51 bis e ter O.P., in considerazione della sua maggiore agilità d’ intervento, in attesa della pronuncia definitiva dell’organo collegiale.
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Dott. Gabriele Roberto Cerbo
