In materia di intermediazione mobiliare, il Tribunale di Milano con sentenza n. 2047 emessa il 2 febbraio 2009 ha stabilito la responsabilità dell’Istituto di Credito convenuto in giudizio da un investitore e la conseguente condanna della banca al risarcimento del danno corrispondente all’intera perdita dell’investimento in favore del risparmiatore, nell’ipotesi in cui, in difetto di informazione e di successiva autorizzazione del cliente, l’intermediario finanziario operi in presenza di un semplice conflitto di interesse, e ciò a prescindere dall’incidenza del medesimo interesse sulla condotta del funzionario o sul tipo di operazione consigliata.
Il caso in esame ha ad oggetto l’acquisto da parte di un risparmiatore di obbligazioni Cirio e la relativa citazione in giudizio dell’Istituto di Credito responsabile della vendita, da parte dell’investitore, il quale ha lamentato la nullità della suddetta operazione di investimento, affermando, di conseguenza, la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della Banca convenuta.
L’aspetto più interessante della sentenza commentata, vista l’attualità della questione, è sicuramente l’applicazione del principio secondo il quale una volta stabilito il conflitto di interessi, l’indagine sul nesso di causalità fra inadempimento (ossia violazione dell’obbligo di astensione dell’intermediario) e danno (inteso come pregiudizio patito dal risparmiatore) è assolutamente irrilevante. In base a tale importante principio, il Tribunale trasferisce sostanzialmente i rischi dell’andamento del mercato dal risparmiatore al funzionario di banca, responsabile della violazione del dovere di astensione, in ipotesi di conflitto di interesse.
Il Tribunale nel provvedimento in esame prosegue spiegando che le operazioni di investimento sono per loro natura aleatorie, precisando però che aleatorio è il risultato economico delle operazioni, essendo legato all’andamento del mercato mobiliare soggetto a variabili imprevedibili e non il contenuto dell’obbligo di fedeltà e di diligenza dell’intermediario finanziario nel rapporto con il cliente. Il Tribunale sancisce così l’impossibilità delle banche di far ricadere sul risparmiatore l’alea del titolo presente in portafoglio.
Pertanto, in tali ipotesi l’unico aspetto davvero rilevante è la circostanza che l’intermediario ha posto il risparmiatore/cliente in una situazione di pericolo che il legislatore voleva prevenire per evitare i rischi insiti in quella precisa condotta.
La pronuncia esaminata è un precedente importante in materia di intermediazione mobiliare, poiché in un certo senso appiana la via ai risparmiatori che in caso di violazione da parte della Banca dell’obbligo specifico di astensione in situazioni di conflitto e di inadeguatezza, per l’accertamento della responsabilità degli intermediari e la conseguente condanna delle banche al risarcimento del danno patito, pari all’esborso all’epoca sostenuto per l’acquisto delle obbligazioni (oltre ovviamente alla rivalutazione monetaria in base gli indici ISTAT e agli interessi legali sulla suddetta somma rivalutata), devono semplicemente dimostrare l’operazione effettuata e la condotta tenuta dall’intermediario nella vicenda, poiché il nesso di causalità tra la violazione dell’obbligo di astensione e le conseguenze dannose è in re ipsa.
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Avv. Alessandra Giancristofaro