L’incomprensione verso la tassazione analitico aziendale parte proprio dalla sottovalutazione delle rigidità organizzative aziendali come garanzia per il fisco; la vulgata corrente della c.d. autotassazione, nell’appiattire tutti i contribuenti davanti al fisco, mette in secondo piano questo profilo, e pone una premessa per le disorientanti spiegazioni moralistiche di cui diremo. Dal lato dei tributaristi nessuno sembra essersi chiesto perché questa bella trovata, con l’aumento del gettito e le palesi sperequazioni tra contribuenti, non sia venuta nei secoli precedenti, durante i quali l’iniziativa del prelievo spettava puntualmente agli uffici fiscali. Una maggiore riflessione sul concetto di impresa come “organizzazione” avrebbe consentito di comprendere che l’odierna autodeterminazione dei tributi è solo un’apparente eccezione rispetto al passato, perché gli individui tendono a pagare le imposte quando avvertono che qualcuno potrebbe richiederle. Si sarebbe capito che la c.d. autodeterminazione è quindi soltanto un tipo di prelievo per cui, vista la rigidità delle organizzazioni aziendali, la possibilità di un controllo, anche molto remota, la difficoltà di mentire in un contesto spersonalizzato, un certo contrasto di interessi con collaboratori e clienti, è sufficiente ad indurre ad adempiere.
Il concetto legislativo di “impresa fiscale” espressamente sancisce l’irrilevanza dell’organizzazione (art.55 tuir), accomunando poche decine di migliaia di realtà organizzate a milioni di attività non autosufficienti, consistenti essenzialmente nel lavoro del titolare. Ciò conferma l’inconsapevole spontaneismo con cui, in Italia, si è giunti alla tassazione analitico aziendale, nonché purtroppo la debolezza dei modelli teorici. E’ comprensibile che non se ne sia accorto il legislatore del 1973, che ha trovato più semplice ignorare il problema, e fingere che l’organizzazione amministrativa aziendale fosse puramente e semplicemente irrilevante ai fini dell’esistenza di una attività di impresa, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA. Nel 1973, quando fu effettuata questa scelta, poteva essere la classica “struzzata”, cioè un espediente con cui, non sapendo come risolvere il problema, si finge che non esista alcun problema. E’ però stupefacente che a distanza di quasi quarant’anni il problema non sia stato toccato da opere teoriche sull’impresa ai fini tributari; queste ultime divagavano in parallelismi col diritto commerciale senza toccare affatto le elementari differenti finalità tra le due discipline, e tralasciando la determinazione della capacità economica come oggetto del diritto tributario. Non si capì che le rigidità dimensionali erano qualcosa di più di quella stabilità e continuità dell’impresa come organizzazione, cui guarda il diritto commerciale per distinguere tra imprenditore ordinario e piccolo imprenditore.
Fatto sta che poche migliaia di strutture organizzate sparirono tra milioni di attività organizzate esclusivamente col lavoro del titolare, considerate, nel normale linguaggio economico-politico-sociale, come di “lavoro autonomo”. Insomma, nonostante decine di cattedre di diritto tributario, non è stata sistematizzata la differenza tra un salumiere e una catena di supermercati, un fabbro e una acciaieria, un gommista e la Michelin. L’espressione “impresa” ha così perso qualsiasi caratterizzazione ai fini tributari, ed ogni volta che se ne parla sarebbe necessario, per evitare equivoci, un prolisso inciso per capire se parliamo della società elettrica o dei tassisti. Se sono appiattite persino le differenze tra questi estremi, figuriamoci la confusione nella “terra di mezzo”, nelle infinite sfumature intermedie di organizzazioni parzialmente autosufficienti, o anche totalmente autosufficienti, ma dove la figura del titolare riesce ad incidere in buona misura sulla gestione aziendale. Siamo insomma all’anno zero sul concetto di impresa per quello che davvero è rilevante ai fini tributari , cioè la rilevabilità e controllabilità della ricchezza: viene infatti confusa l’affidabilità della visibilità “contabile”, imperniata sulle rigidità della gestione, con la necessità di una visibilità “fisica”, cioè una stima basata sulle caratteristiche esteriori.
Se non vengono distinti gli estremi, figuriamoci poi le loro combinazioni, dove in vario modo la struttura organizzativa coesiste con forti influenze padronali nella gestione.
Come se non bastasse la confusione, si considerano come “Imprese fiscali” anche tutte le società di capitali e di persone “commerciali”, cioè circa un milione di posizioni, esistenti quasi sempre solo sulla carta, in quanto del tutto inattive e utilizzate come “cassaforte” per beni immobili, partecipazioni sociali e simili attività di detenzione “statica”, in un contesto economico privo di altre possibilità di intestazione
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Dott. Lucio Rossi