L’appiattimento del diritto tributario

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La necessità  di avere spiegazioni della tassazione individuale resta quindi inappagata, in un enorme buco nero tra un “diritto tributario” appiattito sui “materiali” e una scienza delle finanze che, nonostante le suddette derive numeriche e dispersioni su altri settori della convivenza sociale, ha mantenuto una buona presa, nel settore tributario, sull’opinione pubblica qualificata. Senza spiegazioni convincenti, in nome delle quali richiamarsi all’interesse generale, la tassazione si è settorializzata nel modo più consono al “particulare” dei vari segmenti coinvolti, dai politici, attenti al consenso, alle organizzazioni amministrative, attente alla comodità  gestionale, agli individui, intenti a nascondere redditi ove possibile, ai consulenti, attenti ai dividendi professionali, ai giudici, intenti a smaltire l’arretrato, agli editori, intenti ad utilizzare le suddette vere o presunte “novità  fiscali” per aumentare le vendite. Ne ha fatto le spese anche l’accademia, soprattutto nelle persone più disponibili ad impegnarsi, disorientate sulla direzione e le modalità  con cui farlo; senza adeguate idee sul concetto di ricerca scientifica applicato alla convivenza sociale, anch’essa rischia quindi di ridursi alla ricerca di spazio per i propri allievi, e ad uno strumento per relazioni sociali e professionali.

Assistiamo così agli effetti di un “fisco senza testa”, dove si allontana sempre più l’auspicio di Marco Vitale, “per un fisco dove chi ha fatto il proprio dovere fiscale sia lasciato in pace, e gli altri non vivano aspettando che le cose si aggiustino”. Fare il proprio dovere fiscale, nella tradizionale matrice amministrativistica della tassazione, non coincide col “dichiarare correttamente”, ma con l’essere palesi, visibili alle richieste del fisco. Vedremo in che modo le arretratezze culturali indicate in questo paragrafo finiscano invece per creare lacerazioni sociali, malesseri cui l’opinione pubblica, in mancanza di meglio, fornisce inappaganti spiegazioni moralistiche, da confrontare con l’etica degli affari del diritto dei privati. Questo sonno della ragione produce tensioni sociali che si sfogano proprio su quanto è palese, finendo per avvantaggiare la capacità  economica che può essere nascosta .

L’insoddisfazione verso l’appiattimento del diritto sulla legislazione ha provocato nuove forme di giusnaturalismo, inteso come insiemi di precetti universalmente validi. Va osservato che essi, non si presentano mai da soli ma vanno contemperati con gli altri. Anche i valori sicuramente più importanti, come la vita la libertà , la solidarietà , la dignità  dell’uomo, il rispetto degli impegni, l’esigenza di dire la verità , ecc. sono chiaramente avvertiti come valori, e non danno luogo a dilemmi, fin quando non si intrecciano tra di loro in maniera configgente. Ma il problema è proprio questo cercare di farli convivere. Proprio per questo è bene precisare che il “valore assoluto” non esiste. Ne tantomeno spetta al giurista proporre i valori. Per manifestare preferenze sociali, politiche non serve una professionalità  particolare, e quando il giurista cede a questa tentazione si trasforma in politico, opinionista o profeta, ruoli in cui chiunque può cimentarsi senza preparazione culturale specifica. Non c’è bisogno di valori assoluti per temperare gli eccessi del giuspositivismo, ma basta far riferimento alla discrezionalità , e al compromesso talvolta necessario tra le leggi formalmente valide, un sistema di valori parallelo, le circostanze delle varie azioni, le possibili conseguenze. Sono compromessi da costruire di volta in volta, che avrebbero potuto essere validi strumenti di fronte alla c.d. tematica della legge ingiusta, altrimenti insolubile in termini assoluti. Se concepiamo il diritto come analisi di decisioni e di funzioni, non è difficile dare un peso, di volta in volta, alle leggi, ai valori, alle circostanze del caso concreto, alle possibili sanzioni, per valutare il comportamento di un individuo. Anche se la legge e gli ordini hanno la loro importanza, in alcune circostanze e in relazione alla propria funzione, attenervisi non esime da responsabilità . Il processo di Norimberga, e gli altri tenuti dopo la caduta del nazismo, esaminarono i comportamenti discrezionali degli imputati, in relazione alla portata di leggi ingiuste, alla possibilità  di sottrarvisi senza conseguenze eccessivamente pesanti , all’interpretazione che veniva loro data in relazione alle circostanze del caso concreto . Queste circostanze eccezionali fanno tornare ancora una volta alla ribalta l’analisi delle scelte discrezionali, rispetto alla meccanica applicazione della legge. Dall’applicazione della legge, si passa così ad una “valutazione del comportamento”.

Si tratta quindi di capire in quale misura i giuristi possano, in relazione alla rispettiva funzione tener conto all’un tempo delle leggi, e “farsi interpreti dei valori del gruppo”.


http://www.studiolegalerossieassociati.com/
Dott. Lucio Rossi

 
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