La sospensione dell’esecuzione della sentenza emessa dalla Commissione tributaria

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Con la sentenza n. 217 del 17 giugno 2010 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla eccezione di legittimità  costituzionale dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 31/12/1992, sollevata dalla Commissione tributaria Regionale della Campania a seguito dell’istanza proposta da un contribuente per ottenere la sospensione dell’esecuzione della sentenza emessa dalla stessa Commissione Regionale.

La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello proposto dall’ufficio e conseguentemente riformava totalmente la sentenza di primo grado favorevole al contribuente che, senza poter partecipare al giudizio di appello per una subita lesione del diritto di contraddittorio a seguito di un denunciato vizio di notifica dell’appello, vedeva le proprie ragioni rigettate in secondo grado.

Il contribuente proponeva ricorso per Cassazione e, nelle more, presentava istanza di sospensione alla Commissione tributaria regionale per ottenere la sospensione dell’esecuzione dell’impugnata sentenza di secondo grado, invocando l’applicazione dell’art. 373 cod. proc. civ. e degli artt. 47, 49 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 e deducendo che dall’esecuzione della sentenza poteva derivargli grave ed irreparabile danno essendo stata notificata sia la suddetta cartella di pagamento sia la comunicazione dell’avvenuta iscrizione ipotecaria.

La Commissione Regionale adita ha ritenuto di dover investire la Corte Costituzionale della questione di legittimità  dell’art. 49 del D. Lgs n. 546/92 perchè ritenuto in contrasto con gli artt. 3, 23, 24, 111 e 113 della Costituzione, nonchè, quale norma interposta all’art. 10 Cost., con l’art. 6, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà  fondamentali «nella parte in cui non prevede, in unico grado, la possibilità  di sospensione della sentenza di appello tributaria, impugnata con ricorso per cassazione, allorquando ivi sopravvenga, per la prima volta, il pericolo di un “grave ed irreparabile danno”, con carattere di irreversibilità  e non altrimenti evitabile».

Occorre, innanzitutto, effettuare un breve excursus delle norme interessate. Come noto l’art. 49 del D. Lgs n. 546/92 dispone che “Alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile, escluso l’art. 337 e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto”. A sua volta l’art. 337 c.p.c. nel disporre che l’esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell’impugnazione di essa, fa salvi i casi disciplinati dagli articoli 283, 373, 401 e 407 del c.p.c.

Nella fattispecie de quo, trattandosi di giudizio instaurato presso la Corte di cassazione, rileva l’art. 373 c.p.c. il quale prevede che: “Il ricorso per cassazione non sospende l’esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha

2pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione”.

In sostanza, la disciplina del codice di procedura civile appena richiamata consente, a colui il quale proponga ricorso in Cassazione avverso una sentenza a sè sfavorevole, di presentare istanza, al giudice che ha emesso la sentenza impugnata (C.T.R.), al fine di ottenere la sospensione dell’esecuzione della sentenza qualora dall’esecuzione possa derivargli grave e irreparabile danno.

Ebbene ciò che ha indotto la Commissione Regionale della Campania ad investire la Corte Costituzionale del giudizio di legittimità  dell’art. 49 d. lgs 546/92 è la previsione in esso contenuta che, nell’escludere l’applicabilità  alle impugnazioni nel processo tributario dell’art. 337 c.p.c., sembrerebbe, altresì, escludere anche gli articoli in esso menzionati, tra i quali è compreso l’art. 373 cod. proc. civ. che prevede la possibilità  per la parte, qualora dall’esecuzione della sentenza impugnata possa derivare un danno grave e irreparabile, di presentare istanza di sospensione al giudice che ha pronunciato la sentenza il quale, con ordinanza non impugnabile, può disporre che l’esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.

La denunciata esclusione dell’art. 373 del cod. proc. Civ. veniva suffragata, sempre secondo il giudice rimettente, “dalla giurisprudenza prevalente”.

Orbene, su tale affermazione, già  la Corte Costituzionale afferma che, in proposito non vi è alcuna pronuncia della Corte di Cassazione ma solo contrastanti orientamenti della giurisprudenza che non assurgono a diritto vivente.

In effetti, la giurisprudenza di merito aveva già  affrontato e, risolto il più delle volte nel senso dell’ammissibilità 1, la questione relativa alla applicabilità  o meno al processo tributario della previsione contenuta nell’art. 373 c.p.c..

Con la sentenza in commento, la Corte ha definitivamente chiarito che la preclusione disposta dall’art. 49 riguarda solo ed esclusivamente l’art. 337 del c.p.c. e non anche le norme – eccezioni da esso richiamate, con la conseguenza che è sicuramente applicabile al processo tributario l’inibitoria cautelare di cui all’art. 373 cod. proc. civ.

A parere della scrivente, l’interpretazione fornita dalla Corte è senza dubbio applicabile anche al processo dinanzi alla Commissione Tributaria regionale con la possibilità , quindi, di chiedere al giudice di appello di sospendere in tutto o in parte l’esecuzione della sentenza impugnata.

In effetti, seguendo lo stesso percorso della Corte Costituzionale secondo il quale l’esclusione della applicabilità  della regola contenuta nell’art. 337 del cod. proc. Civ., così come richiamato dall’art. 49 del D.Lgs. n. 546/92, non comporta necessariamente l’inapplicabilità  al processo tributario anche delle eccezioni in esso contenute, porterebbe alla sicura applicabilità  dell’art. 283 c.p.c. (norma anch’essa prevista dall’art. 337 c.p.c. come eccezione alla sua applicazione) ai cui sensi: “Il giudice d’appello su istanza di parte, proposta con l’impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità  di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione”.

Rimanendo, però, nella logica del processo tributario ci si pone lo spontaneo quesito se l’istanza di sospensione debba essere necessariamente avanzata contestualmente con l’appello principale o incidentale, così come l’art. 283 cod. proc. Civ. vorrebbe, o anche in un secondo momento?

Sul punto la Corte non chiarisce: dsi deve però ritenere che la imminenza del danno non sia condizione necessaria per la concessione della sospensione (è richiesta la gravità  e la irreparabilità  del danno non anche la imminenza) e quindi ben si potrebbe avanzare istanza di sospensione della sentenza di primo grado a cui non sia seguita la cartella di pagamento.

 
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