La vexata quaestio dell’ici sui fabbricati rurali

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Secondo il combinato disposto degli artt. 1, comma 2, e 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili), i fabbricati sono imponibili ai fini ICI solo se si tratta di unità  immobiliari iscritte od iscrivibili al catasto edilizio urbano.

La norma originariamente non prestava il fianco ad interpretazioni divergenti in tema di non imponibilità  dei fabbricati rurali, che risultava pacifica per il fatto che questi ultimi erano iscritti al catasto terreni (assieme ai terreni ai quali erano asserviti) e non al catasto edilizio urbano.

Successivamente, però, l’art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 (convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1994, n. 133) ha disposto l’iscrizione dei fabbricati rurali, mantenendone tale qualificazione, al catasto edilizio urbano, che, in virtù della medesima disposizione avrebbe assunto di lì in poi il nome di «catasto fabbricati». La stessa norma (anche in virtù delle successive modifiche) ha compiutamente definito i requisiti necessari affinchè un fabbricato potesse essere definito rurale ai fini fiscali.

In particolare, il comma 3 dell’art. 9 dispone: “Ai fini del riconoscimento della ruralita’ degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:

1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà  o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all’attività  agricola svolta;

2) dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l’immobile è asservito;

3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;

4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività  svolta in agricoltura;

5) da uno dei soci o amministratori delle società  agricole di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;

a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

[b) l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività  agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento ovvero dalle persone addette all'attività  di alpeggio in zone di montagna;]

c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;

d) il volume di affari derivante da attività  agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà  del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività  svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citatalegge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività  agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d’affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell’IVA si presume pari al limite massimo previsto per l’esonero dall’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità  immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell’articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali”.

Mentre il comma 3 bis, con riferimento ai fabbricati strumentali allo svolgimento delle attività  agricole prevede: “ Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità  alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività  agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

a) alla protezione delle piante;

b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento;

d) all’allevamento e al ricovero degli animali;

e) all’agriturismo, in conformità  a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;

f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività  agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità  alla normativa vigente in materia di collocamento;

g) alle persone addette all’attività  di alpeggio in zona di montagna;

h) ad uso di ufficio dell’azienda agricola;

i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

l) l’esercizio dell’attività  agricola in maso chiuso”.

Infine, il comma 3 ter specifica che “Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A”.

Il decreto legge 207/2008.

A causa del formarsi di interpretazioni non univoche circa l’assoggettabilità  ad I.C.I. dei fabbricati rurali, il legislatore è nuovamente intervenuto con l’art. 23, comma 1-bis, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.

Quest’ultima disposizione, con carattere di interpretazione autentica (tipico del legislatore tributario), stabiliva che, «ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità  immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità  di cui all’art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni».

D’altronde, vi sono motivazioni di coerenza fiscale alla base dell’agevolazione di cui trattasi: è piuttosto diffusa tra gli interpreti la convinzione che la ratio sottesa alla nozione di ruralità  risieda nell’esigenza di evitare una doppia imposizione. Si ritiene infatti che l’esonero in oggetto trovi giustificazione nella circostanza che la redditività  dei fabbricati è ricompresa nelle rendite dei terreni agricoli ai quali i primi sono asserviti, di tal che tassando questi ultimi si assoggettano a imposizione indirettamente anche i primi.

In tale ottica, dunque, la valorizzazione del requisito di ruralità  coerentemente con la ratio impositiva e la struttura del prelievo ICI e IRPEF, veniva ricollegato unicamente ai requisiti di legge dettati dall’art. 9, comma 3 e 3 bis del D.L. 557/1993.

La sentenza n. 18565 /2009 delle Sezioni Unite.

Un nuovo terremoto in materia è stato provocato dalla sentenza 21 agosto 2009, n. 18565 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione. Con tale decisione, i giudici di legittimità , cogliendo per l’ennesima volta di sorpresa la generalità  degli studiosi e operatori, preso atto dell’intervento interpretativo del legislatore, affermano che condizione costitutiva della ruralità  è l’iscrizione in Catasto nelle categorie A/6, per gli immobili abitativi, e D/10, per gli immobili strumentali. Di conseguenza, tutti gli immobili aventi classamento diverso da tali tipologie devono scontare l’ICI, a meno che i relativi titolari non provvedano ad impugnare l’attribuzione di rendita o ad ottenerne una revisione dagli Uffici del territorio.

Malgrado l’autorevolezza della fonte, l’impostazione della sentenza summenzionata non ha convinto sin da subito ed è stata unanimemente criticata dagli interpreti: in primis perchè in contrasto con la normativa e la prassi catastale (totalmente trascurate dalla Suprema Corte) e, in secondo luogo, perchè la soluzione adottata porterebbe a risultati fittizi, del tutto staccati dal dato fattuale e penalizzanti per il contribuente.

Probabilmente, la Corte ha ricavato la propria convinzione dalla lettura del citato comma 1 dell’art. 9, laddove il legislatore dispone che il Ministero delle finanze debba provvedere alla iscrizione dei fabbricati rurali nel catasto edilizio urbano (che assumerà  la denominazione di catasto fabbricati), mantenendone tale qualificazione. Tuttavia, la norma esaminata, nel disporre che i fabbricati rurali ancorchè debbano essere iscritti nel catasto edilizio urbano mantengano la qualificazione rurale, non richiede che tale mantenimento di qualificazione si esplichi mediante l’attribuzione delle categorie A/6 o D/10.

In tal senso depone, oltre che l’esame della normativa catastale, il residuo testo dello stesso art. 9 del D.L. n. 557/1993.

Infatti, al successivo comma 3, nel definire i requisiti di ruralità  per i fabbricati destinati ad edilizia abitativa, si dispone, tra l’altro (alla lett. e), che «i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità  immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8 ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto … 2 agosto 1969 …, non possono comunque essere riconosciuti rurali», con ciò operando già  una esplicita esclusione di alcune categorie ed una, consequenziale, ammissione astratta di tutte le altre.

L’Agenzia del territorio ha infatti sostenuto che, alla luce di tale disposizione, «risulta immediatamente deducibile che le altre tipologie immobiliari di carattere abitativo (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/9, A/11) possono essere riconosciute come rurali, ad esclusione di quelle con caratteristiche di lusso» (Cfr. Agenzia del territorio, circolare 26 febbraio 2010, n. 10933).

La definizione che il catasto dà  alla categoria A/6 («Abitazioni del tipo rurale») è la seguente: «Le categorie A/5 e A/6, rispondenti allo spirito della norma originaria a realtà  edilizie e di utilizzazione all’epoca consuete, attualmente non rappresentano più tipologie abitative ordinarie, perchè al di fuori degli standard minimi indispensabili per l’uso cui dette categorie fanno riferimento. Gli immobili già  censiti in dette categorie sono caratterizzati dall’assenza o carenza degli indispensabili servizi igienici e, spesso, anche di altre dotazioni ora ritenute indispensabili. Attualmente dette unità  vengono adeguate alle minime condizioni abitative – e, quindi, meritano un nuovo appropriato classamento – o non hanno subito interventi di riadattamento e, quindi, per il principio dell’ordinarietà , non possono che essere classate – sia pure nelle classi più basse – nella categoria che rappresenta le unità  più povere di dotazioni: “categoria A/4″».

Pertanto, con riferimento alla categoria catastale A6, non vi è da parte della normativa catastale alcun riferimento alla natura o destinazione agricola, ma solo ad una condizione oggettiva legata alla carenza di dotazioni e impianti.

Tant’è che la categoria A/6 non è presente nel quadro tariffario di molti comuni italiani, alcuni dei quali pullulanti di aziende e realtà  agricole. In altre parole, in molti comuni italiani nessun edificio, agricolo o meno, ancorchè fatiscente e privo delle minime dotazioni, può essere iscritto in categoria A/6, perchè tale categoria non è presente nel quadro tariffario.

Per ciò che attiene alla categoria «speciale» D/10, essa riguarda solamente gli edifici produttivi che non possono mutare destinazione se non a fronte di interventi rilevanti; gli altri edifici debbono essere censiti nelle categorie ordinarie (C/2 – C/3 – C/6, ecc.).

Sempre con le parole dell’agenzia, si può «facilmente dedurre che un immobile strumentale all’esercizio dell’attività  agricola può essere classificato in una delle categorie dei gruppi ordinari (ad esempio, C/2, C/3, C/6, C/7) ovvero in una delle categorie speciali (D/1, D/7, D/8) e mantenere nel contempo i requisiti di ruralità , la cui verifica è demandata al soggetto accertante le imposte».

L’Agenzia del Territorio ha inteso “smarcarsi” dai paletti imposti dalla Suprema Corte, esprimendo una posizione tanto chiara, quanto incompatibilmente in contrasto con l’assunto delle Sezioni Unite, affermando, in conclusione: «In sostanza, è parere di questa Direzione che i requisiti necessari e sufficienti per il riconoscimento del carattere di ruralità  di un immobile devono soddisfare quanto previsto all’art. 9, commi 3 e 3-bis, del D.L. n. 557/1993 e sono del tutto indipendenti dalla categoria catastale attribuita al medesimo immobile» (Circolare n. 10933/2010).

I “movimenti” parlamentari.

L’importanza della questione è sottolineata anche dall’interrogazione parlamentare n. 5-04067, presentata in data 19 gennaio 2011 dagli On.li Fluvi e Strizzolo. In quella sede è stato portato all’attenzione del Parlamento come “molti comuni, anche a causa delle ristrettezze finanziarie imposte negli ultimi anni, avvalendosi della pronuncia della Corte di Cassazione, hanno conseguentemente provveduto a recuperare l’ICI ai fabbricati che, seppure rurali, non rispettano la classificazione catastale definita dalla Corte di Cassazione”.

Viene, conseguentemente, sollecitato un nuovo intervento legislativo “non essendosi rivelata sufficiente la disposizione interpretativa recata dall’articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legge n. 207 del 2008. Infatti, le Sezioni Unite della Corte suprema di cassazione hanno dato un’interpretazione restrittiva della normativa, ritenendo che l’esenzione dall’ICI spetti ai soli fabbricati rurali classificati nelle categorie catastali A/6 e D/10, le quali, tuttavia, o sono riferite a tipologie edificatorie che non trovano più concreto riscontro nella realtà  o non sono più utilizzate, in sede di classamento, dall’Agenzia del territorio”.

A tal proposito sono state presentate le proposte di legge n. 2578 e n. 2521.

La risposta all’interrogazione parlamentare non risulta, per il vero, satisfattiva delle posizioni dei richiedenti, avallando in toto l’asunto delle Sezioni Unite: “In virtù delle predette decisioni della Suprema Corte di Cassazione si può affermare che si sia ormai consolidato un nuovo orientamento giurisprudenziale, di cui si è innanzi fatto cenno, a cui nel tempo si stanno attenendo sia gli enti locali sia i contribuenti.

Resta fermo, allo stesso tempo, che se il fabbricato non sia stato catastalmente classificato come «rurale», il proprietario che ritenga invece sussistenti i requisiti per il riconoscimento come tale, ai fini dell’esenzione ICI, può sempre impugnare la classificazione operata per ottenerne la relativa variazione (evidentemente dimostrando l’effettiva sussistenza dei requisiti di «ruralità Â» occorrenti per giustificare la variazione dell’accatastamento).

In pratica, a legislazione vigente, non paiono sussistere in materia residui dubbi interpretativi per effetto delle ripetute affermazioni giurisprudenziali della Corte di Cassazione”.

Il legislatore è, poi, intervenuto direttamente nella materia attinente al riconoscimento dei requisiti di ruralità  e dell’imponibilità  ICI con due diversi atti normativi.

Il 16.02.2011 è stato approvato alla Camera il testo di legge “sulla montagna”, all’interno del quale, con una norma (art. 11) di interpretazione autentica, si chiarisce definitivamente che non si considerano fabbricati, e non sono dunque assoggettati all’ICI, le unità  immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità  di cui all’art. 9 D.L. 557/1993.

Un mese dopo, il 16.03.2011, la Camera ha ulteriormente approvato una risoluzione conclusiva nella quale, nelle more dell’approvazione al Senato della legge “sulla montagna”, si esprimeva in questi termini: “in tale contesto è necessario evitare il paradosso che, proprio nel momento in cui il legislatore ed il Governo hanno individuato una soluzione definitiva a tale complessa vicenda, la quale ha ingenerato una condizione di oggettiva incertezza, per i contribuenti e per gli stessi enti impositori, circa l’applicabilità  dell’ICI ai fabbricati rurali, si prosegua nelle attività  di riscossione coattiva dell’imposta con riferimento a tele tipologia di immobili”.

Detto ciò, il Governo si impegnava “ad adottare le necessarie misure per favorire la soluzione della questione evidenziata, in particolare evitando che, nelle more dell’esame della norma di cui all’art. 11 del testo unificato delle proposte di legge C. 41 ed abbinate, ora all’esame del Senato (A.S. 2566), si proceda ad accertamenti o ad attività  di riscossione coattiva relativamente al recupero dell’ICI con riferimento a fabbricati che presentino i caratteri di ruralità  previsti dall’articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993 ma che non siano accatastati nelle categorie A/6 e D/10”.

Il “Decreto Sviluppo” del 2011.

Da ultimo, infine, il “Decreto Sviluppo” ha fissato nuove modalità  per ottenere il riconoscimento della ruralità  dei fabbricati. Gli interessati sono stati “invitati” a presentare all’Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria catastale autocertificando il possesso dei requisiti di ruralità  dei fabbricati per l’anno in corso ed i cinque precedenti.

E’ stato, quindi, spostato sull’Agenzia (soggetto “neutro” e non smaccatamente interessato come i Comuni/impositori) l’onere di convalidare o meno l’autocertificazione.

Ad avviso di chi scrive è necessario evidenziare che quest’ultima previsione è solo apparentemente in contrasto con la prima e, soprattutto, non è mera applicazione legislativa del dictum delle Sezioni Unite.

Invero, il legislatore ha inteso sì utilizzare le categorie A6 e D10, ma informando l’Agenzia del Territorio che proprio quelle sono le categorie da attribuire ai fabbricati che presentino i requisiti di ruralità . In sostanza si è ribaltata la situazione: non si potrà  più dire che non presentano i requisiti di ruralità  gli immobili accatastati in categorie diverse da A/6 e D/10, perchè tutti gli immobili per i quali si certifica (o autocertifica) la ruralità  saranno automaticamente accatastati i n quelle (e solo in quelle) categorie.

Contenzioso pendente.

Particolarmente interessante risulta, in questo momento, la sorte delle controversie pendenti al momento della novità  introdotta con il “Decreto Sviluppo” ed in particolar modo di quelle nelle quali, durante la pendenza del giudizio, vi è stata la produzione dell’autocertificazione predetta tesa al riconoscimento delle “categorie rurali” A/6 e D/10.

Le situazioni ipotizzabili sono diverse:

1) Le commissioni potrebbero continuare a decidere come se l’intervento normativo non fosse mai esistito (e dunque rigettando i corsi dei contribuenti che, nel momenti iniziale del giudizio, non possedevano le categorie richieste dalle Sezioni Unite. Un simile atteggiamento non pare, però, praticabile senza incorrere in censure future, anche in sede di legittimità .

2) Potrebbero essere, invece, accolti de plano i ricorsi dei contribuenti che, nelle more, hanno autocertificato il possesso dei requisiti ed hanno, dunque, richiesto l’attribuzione della categoria A/6 o D/10.

3) Potrebbe, infine, essere dichiarata cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 46 del D.lgs, 546/92. Infatti, essendo stata attribuita all’Agenzia del Territorio la competenza circa la sussistenza dei requisiti e la conseguente attribuzione della categoria catastale richiesta, la competenza della Commissione rimane inevitabilmente menomata. Si tenga presente che l’Agenzia ha tempo fino al 20 novembre 2012 per convalidare o invalidare l’autocertificazione del contribuente. In quest’ultimo caso è previsto il pagamento dell’imposta per le cinque annualità  precedenti ed il pagamento delle sanzioni raddoppiate. Tale previsione potrebbe paradossalmente scontrarsi con una sentenza che ha diversamente deciso per le stesse annualità  d’imposta.

Un recentissimo arresto giurisprudenziale ha, però, adottato una “quarta via”.

Con ordinanza n. 102 del 13 ottobre 2011, la Commissione Tributaria di Forlì ha ritenuto di rinviare la causa a nuovo ruolo, affermando che “in presenza di variazione catastale e fino al pronunciamento definitivo dell’Ufficio al riguardo, non possa farsi luogo ad alcuna decisione, che per l’importante effetto che ne conseguirebbe, ritenendo retroattivo o meno il riconoscimento della ruralità , potrebbe ingenerare la necessità  per l’una o per l’altra parte, di attivarsi mediante appello per continuare a sostenere la propria pretesa, la presente causa venga rinviata a nuovo ruolo”.

Avv. Roberto Filocamo

 
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