L’importanza dell’istituto Trust nei vari ordinamenti, compreso quello italiano, per le sue caratteristiche che lo rendono preferibile al altri vincoli patrimoniali oggi è rafforzata anche dal punto di vista fiscale.
Le importanti conseguenze giuridiche derivanti dall’introduzione nel codice civile dell’art. 2645-ter, come la possibilità di costituire un trust di diritto interno, sono, a parere dello scrivente, confermate e completate dalla circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008 dell’Agenzia delle Entrate.
Viene applicata genericamente al trust l’imposta sulle successioni e donazioni, istituita dall’art. 2, comma 47, D.L. n. 262 del 2006, convertito dalla legge n. 286 del 2006, che ha esteso l’ambito applicativo della stessa alla “costituzione di vincoli di destinazione”, con conseguente esclusione dell’imposta di registro.
L’Agenzia della Entrate precisa che tra i vincoli di destinazione rientra anche la costituzione di trust.
La circolare prosegue affermando che l’imposta sulle successioni e donazioni si applica al momento della segregazione del patrimonio (che potrebbe non coincidere con la costituzione del trust).
La misura dell’imposta è dell’8% in 3 casi:
trust costituiti nell’interesse di soggetti non legati al disponente da vincoli di parentela;
trust di scopo senza l’indicazione del beneficiario finale;
trust costituito nell’interesse di soggetti genericamente individuati e non identificati in base al grado di parentela.
Nel caso di costituzione di trust nell’interesse di uno o più beneficiari finali, anche se non individuati, il cui rapporto con il disponente sia determinato l’aliquota d’imposta si applica con riferimento al rapporto di parentela tra disponente e beneficiario.
Inoltre la devoluzione ai beneficiari dei beni vincolati nel trust non realizza ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni un presupposto impositivo ulteriore.
Quindi il momento impositivo è uno, ossia solo quello di segregazione dei beni nel trust.
Al fine di stabilire l’aliquota da applicare e quindi il costo del trust fonte positiva è il D.Lgs. n. 346 del 31.10.1990 e l’art. 2, comma 47 del D.L. n. 262 del 3.10.2006 convertito nella Legge n. 286 del 24.11.2006.
In caso di parentela tra disponente e beneficiario che rientri nelle franchigie di applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni la segregazione di beni nel trust consente un evidente risparmio economico.
Nella diversa ipotesi di applicazione dell’aliquota dell’8% sarà possibile rinviare l’individuazione del beneficiario o dei beneficiari (trust discrezionale) applicando l’aliquota in misura fissa ex art. 60 della Legge n. 286 del 2006.
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Avv. Alessandro Gostoli