Il procedimento di sorveglianza: caratteri essenziali
L’analisi del procedimento di sorveglianza deve prendere le mosse dallo studio delle regole della competenza per materia, sulla base delle quali i diversi provvedimenti — ed i relativi processi decisionali — sono attribuiti al magistrato oppure al tribunale di sorveglianza. La materia, seppure modificata più volte, resta disciplinata dall’ordinamento penitenziario, in particolare (ma non esclusivamente) agli artt. 69 e 70 .
Venendo alla competenza per territorio, l’art. 677 c.p.p. detta tre diversi criteri per la sua determinazione.
Se l’interessato è detenuto o internato, la competenza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull’istituto in cui questi si trova all’atto della richiesta, della proposta o dell’inizio di ufficio del procedimento.
Se l’interessato è libero, sono competenti il tribunale o il magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sul luogo in cui l’interessato ha la residenza o il domicilio.
Se, infine, questi ultimi dati non sono noti (come avviene di frequente nel caso di un soggetto extracomunitario senza fissa dimora), la competenza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza da eseguire, o — in caso di più sentenze — quello del luogo in cui fu emessa la sentenza divenuta irrevocabile per ultima.
A questo proposito va comunque precisato che, in forza di una modifica normativa che risale al 2001, il condannato non detenuto ha oggi l’obbligo di effettuare una dichiarazione o un’elezione di domicilio contestualmente alla domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o un altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza, e di comunicare ogni mutamento del domicilio così dichiarato o eletto; in caso contrario, la sua istanza dovrà ritenersi inammissibile. Si tratta di una disposizione che mira ad alleggerire il procedimento di sorveglianza (consentendo di concluderlo con una semplice dichiarazione di inammissibilità ) nei casi in cui, a causa della sostanziale irreperibilità dell’instante, il beneficio richiesto non potrebbe comunque venire concesso.
I provvedimenti del magistrato e del tribunale di sorveglianza possono assumere due diverse forme: quella dell’ordinanza e quella del decreto.
L’ordinanza deve sempre essere motivata, a pena di nullità , e viene di regola adottata a seguito di un contraddittorio tra le parti (normalmente effettuato nel corso di un’udienza). Tuttavia, quest’ultima regola di principio sconta almeno un’eccezione rilevante: il magistrato di sorveglianza provvede infatti con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, sulla richiesta di liberazione anticipata.
Il decreto viene invece emesso senza un previo contraddittorio e deve essere motivato solo quando la legge lo prescrive a pena di nullità .
è comunque la legge a stabilire quale forma debba rivestire ogni singolo provvedimento, in coerenza con la forma procedurale adottata per assumerlo: così, ad esempio, il magistrato di sorveglianza emette decreti quando non ricorre al procedimento in contraddittorio, come in materia di permessi e licenze, (e con l’eccezione, già citata, dell’ordinanza in materia di liberazione anticipata), mentre decide con ordinanza, dopo avere sentito le parti nelle forme stabilite dall’art. 14-ter o.p., sui reclami in ordine alla qualifica lavorativa, alla retribuzione ed al potere disciplinare. Analogamente, il tribunale di sorveglianza emette per lo più ordinanze, a conclusione di procedimenti giurisdizionali svoltisi nel contraddittorio tra le parti.
Il procedimento di sorveglianza di cui all’art. 678 c.p.p. non costituisce la sola forma procedurale adottata dalla magistratura di sorveglianza . Esistono infatti tre diversi tipi di procedimento: quello di sorveglianza, già menzionato, quello giurisdizionale per reclamo, che si svolge con l’intervento del pubblico ministero e del difensore, senza tuttavia l’audizione dell’interessato, e quello de plano, che non prevede alcuna forma di contraddittorio tra le parti.
Il procedimento di sorveglianza — disciplinato dall’art. 678 c.p.p. attraverso un integrale rinvio alle disposizioni dell’art. 666 c.p.p. — è quello di regola adottato dal tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza; il magistrato vi ricorre più raramente, ad esempio in tema di remissione del debito, di conversione delle pene pecuniarie e di vicende applicative delle misure di sicurezza.
Il procedimento può instaurarsi d’ufficio oppure su istanza dell’interessato, del difensore o del pubblico ministero. L’instaurazione d’ufficio, che secondo parte della dottrina è un’espressione del coinvolgimento della magistratura di sorveglianza in ordine ai contenuti rieducativi della pena, ricorre perlopiù in caso di revoca delle misure alternative. L’istanza del pubblico ministero è funzionale al suo ruolo di rappresentante della pubblica accusa e può esplicarsi, ad esempio, attraverso la proposizione di un reclamo contro la concessione di un permesso o di una licenza. L’impulso del diretto interessato o del suo difensore resta comunque la modalità statisticamente più frequente di instaurazione del rito.
Per evitare inutili aggravi dei già pesanti carichi di lavoro della magistratura di sorveglianza e frenare la proposizione di richieste a fini dilatori, il legislatore ha previsto l’istituto dell’inammissibilità , che consente di terminare il procedimento anticipatamente, con forme assai semplificate. L’art. 666 co. 2 prevede infatti che, se l’istanza appare «manifestamente infondata» per mancanza dei presupposti di legge (si pensi ad una richiesta di affidamento in prova presentata quando restano quattro anni di reclusione da scontare) oppure costituisce una «mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi», il magistrato o il presidente del tribunale di sorveglianza, sentito il pubblico ministero, la dichiarano inammissibile con decreto motivato. Un’ulteriore causa di inammissibilità è rappresentata dalla mancata elezione di domicilio da parte del condannato libero. Il decreto di inammissibilità deve essere notificato entro cinque giorni all’interessato e contro di esso può essere proposto ricorso per cassazione, da parte dell’interessato medesimo, del suo difensore e del pubblico ministero.
Se non vi sono i presupposti per una dichiarazione di inammissibilità , il magistrato di sorveglianza o il presidente del tribunale provvedono a nominare un difensore di ufficio all’interessato che ne sia privo, a fissare la data dell’udienza in camera di consiglio e a farne dare avviso alle parti e ai difensori; l’avviso deve essere notificato almeno dieci giorni prima della data dell’udienza. L’interessato può, dunque, attivare il procedimento di sorveglianza senza l’assistenza di un difensore (redigendo e presentando l’istanza in autonomia), ma non può restarne privo in vista dell’udienza. In ogni caso, egli potrà sempre nominare un difensore di fiducia al posto di quello che gli è stato designato d’ufficio.
Fino a cinque giorni prima dell’udienza possono essere depositate memorie in cancelleria. Anche se la legge non lo precisa, la dottrina e la giurisprudenza ritengono che vada depositato in cancelleria anche il fascicolo relativo al procedimento, per consentire alle parti di prenderne visione e dare così compiuta attuazione al principio del contraddittorio.
Il magistrato ed il tribunale di sorveglianza dispongono di importanti poteri istruttori, sia nella fase precedente l’udienza (in questo caso, sarà il presidente a provvedere) sia nel corso di quest’ultima. In particolare, quando si procede nei confronti di una persona sottoposta a osservazione scientifica della personalità , il giudice acquisisce la relativa documentazione e si avvale, se occorre, della consulenza dei tecnici del trattamento. Il giudice può inoltre chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno, quali, ad esempio, i rapporti delle Forze dell’Ordine, la documentazione medica in possesso delle strutture sanitarie, i certificati penali e dei carichi pendenti e le copie delle sentenze a disposizione dell’Autorità giudiziaria, gli esiti dei controlli disposti dall’Ispettorato del lavoro o dall’Agenzia delle entrate, ecc. ecc. è inoltre possibile assumere prove in udienza nel rispetto del contraddittorio, ad esempio convocando ed esaminando un testimone o disponendo una perizia, eventualmente rinviando il procedimento ad un’udienza successiva proprio per esigenze istruttorie.
L’udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero; è presente anche il cancelliere, che redige un verbale in forma riassuntiva. L’interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente; tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, è sentito prima del giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la sua traduzione. Questa limitazione considerevole del potere di partecipazione del detenuto comporta, a parere di molti, un affievolimento delle garanzie del contraddittorio. Si aggiunga ancora che il condannato sottoposto al regime dell’art. 41-bis o.p., per ragioni di sicurezza spesso non viene condotto in udienza, ma vi partecipa in videoconferenza; talora, invece, le udienza di svolgono all’interno dell’istituto penitenziario.
Il giudice decide con ordinanza, comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione. Il ricorso per cassazione, tuttavia, non sospende l’esecuzione dell’ordinanza, a meno che il giudice che l’ha emessa non disponga diversamente: così, ad esempio, nel caso di rigetto di un’istanza di affidamento in prova, il condannato che abbia presentata ricorso verrà condotto in carcere in attesa della decisione della Corte di cassazione.
Il procedimento per reclamo non ha natura unitaria, in quanto l’ordinamento penitenziario ne prevede diverse forme. Ad esempio, l’art. 14-ter disciplina il reclamo contro il provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare, l’art. 30-bis o.p. quello relativo ai permessi, l’art. 41-bis quello contro il decreto del Ministro della Giustizia che applica il c.d “carcere duro”. l’art 69-bis quello in materia di liberazione anticipata ecc.
In talune ipotesi, la legge prevede anche nel caso di reclamo l’applicazione delle forme dell’art. 678 c.p.p. (così nel caso della liberazione anticipata o in materia di “carcere duro”). Più frequentemente, viene adottato un diverso tipo di procedimento, detto “procedimento giurisdizionale per reclamo”, che si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore, mentre l’interessato e l’amministrazione penitenziaria possono presentare memorie ma non partecipare. Questo tipo di rito è, in particolare, descritto dall’art. 14-ter o.p., ma quest’ultima norma, dettata in materia di sorveglianza particolare, viene espressamente richiamata anche da altre disposizioni che ne prescrivono l’osservanza, ad esempio, in caso di reclamo in materia di controlli della corrispondenza (art. 18-ter o.p.), o in materia di attribuzione della qualifica lavorativa, e di condizioni di esercizio del potere disciplinare (ar.t 69 o.p.).
Infine, il procedimento cosiddetto de plano è quello che non prevede l’adozione di particolari formalità nè l’attuazione di alcuna forma di contraddittorio — in quanto il giudice decide in camera di consiglio senza la presenza delle parti — e di regola si conclude con l’emissione di un decreto. Il magistrato di sorveglianza lo adotta in relazione a molti dei provvedimenti di sua competenza, come quelli in materia di licenze, permessi, liberazione anticipata, approvazione del programma di trattamento ecc.
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Avv. Gabriele Roberto Cerbo
