Il regime di semilibertà
L’art. 48, comma primo, dell’Ordinamento penitenziario dispone: “Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all’internato di trascorrere parte del giorno fuori dell’istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale”. Non è corretto, quindi, parlare di misura alternativa alla detenzione, poichè il soggetto mantiene la veste di persona privata della libertà ed inserita in istituto penitenziario; tuttavia, gli ampi margini di libertà concessi all’interessato e le possibilità di ripresa di contatto con l’ambiente libero integrano gli estremi di “una vicenda profondamente modificativa delle modalità di esecuzione della pena”. Piuttosto tale misura rappresenta una modalità di esecuzione della pena: infatti, lo stato di detenzione perdura, anche se interrotto da periodi di permanenza nell’ambiente esterno .
La competenza a disporre l’ammissione al regime di semilibertà e la relativa revoca spetta al Tribunale di sorveglianza (art. 70, comma primo, dell’Ordinamento penitenziario), il quale deve valutare l’idoneità , al fine dell’attuazione della misura, dell’attività risocializzante prospettata dall’interessato ed opportunamente verificata. Le cosiddette attività risocializzanti, da svolgersi all’esterno dell’istituto e costituenti il motivo della parziale ammissione del condannato al di fuori di questo, non devono necessariamente consistere nello svolgimento di un lavoro subordinato autonomo o professionale. è fondamentale, invece, che queste attività assorbano, per il tempo di dimissione dall’istituto, la sfera comportamentale del condannato o dell’internato in senso utile e finalizzato al riadattamento sociale .
L’indagine del Tribunale di sorveglianza deve essere, quindi, rivolta a due elementi distinti tra loro, ma che si integrano nella valutazione finale: un primo, consistente nell’apprezzamento dei progressi compiuti nel corso del trattamento, e un secondo, consistente nell’indagine diretta a valutare la sussistenza delle condizioni per il reinserimento graduale del condannato. Tali presupposti sono l’oggetto di un accertamento complesso realizzato dal giudice e dagli operatori penitenziari . L’ammissione al regime di semilibertà si giustifica per la controllata esigenza dei progressi compiuti dal soggetto nel corso del trattamento penitenziario, ma può essere disposta proprio per il fine perseguito dal legislatore di favorire il graduale reinserimento dei meritevoli nella società solo quando le circostanze, il tempo ed il luogo rendano possibile ed indolore tale reinserimento e non vanifichino i progressi compiuti nel trattamento. In mancanza di queste due condizioni, l’una soggettiva, perchè attinente ai progressi compiuti dal condannato od internato, l’altra oggettiva, perchè esterna a tali progressi e coincidente con il momento, il luogo e le modalità del reinserimento, condizioni tra di loro interdipendenti, non può essere disposta l’ammissione del soggetto al regime di semilibertà .
Nei confronti del semilibero è formulato un particolare programma di trattamento, che deve essere approvato dal magistrato di sorveglianza. Tale programma può essere redatto, in via provvisoria, dal solo direttore dell’istituto, salva la successiva conferma o rielaborazione dell’apposito organo collegiale. Nel programma sono dettate le prescrizioni che il semilibero deve osservare durante il tempo da trascorrere fuori dell’istituto nonchè quelle relative all’orario di uscita e di rientro. La responsabilità del trattamento è affidata al direttore che, per la vigilanza e l’assistenza al soggetto nell’ambiente libero, si avvale dell’opera del Centro di servizio sociale per adulti.
L’ammissione al regime di semilibertà può essere revocata in ogni tempo quando il soggetto dimostri di non essere idoneo al trattamento (art. 51, comma primo, dell’Ordinamento penitenziario) . Il concetto di idoneità al trattamento lascia al giudice un ampio margine di discrezionalità nella valutazione dei comportamenti; inoltre, il giudice stesso è tenuto ad effettuare una penetrante indagine degli atteggiamenti del semilibero, delle condizioni in cui la misura ha avuto svolgimento, delle prospettive per un futuro miglioramento della gestione stessa, nonchè dei fatti che possono aver inciso su una non corretta gestione del programma di trattamento .
Inoltre, il condannato che si rende assente dall’istituto, senza giustificato motivo, per oltre dodici ore, è punibile a titolo di evasione (art. 385 del Codice penale). Se l’assenza è contenuta nell’ambito delle dodici ore, il semilibero è punito in via disciplinare. La denuncia per evasione comporta la sospensione, in via amministrativa, dell’attuazione della semilibertà . La condanna definitiva comporta la revoca del beneficio (art. 51 dell’Ordinamento penitenziario). La revoca della semilibertà può essere giustificata anche dal venir meno delle condizioni oggettive per le quali, presenti gli altri presupposti, è concesso il beneficio, quindi anche quando il condannato non ne abbia colpa: è il caso in cui viene a mancare per il semilibero, la disponibilità di attività risocializzante. Laddove il condannato, ammesso al regime di semilibertà , pone in essere comportamenti tali da determinare la revoca della misura, il magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione questa è in corso ne dispone, con decreto motivato, la provvisoria sospensione, ordinando l’accompagnamento del trasgressore in istituto. Il magistrato di sorveglianza trasmette, quindi, immediatamente gli atti al Tribunale di sorveglianza per le decisioni di competenza.
Anche con riguardo a tale misura intervenne la Legge Gozzini, apportando una importante novità : ha, infatti, previsto l’applicabilità della misura anche ai condannati all’ergastolo, dopo l’espiazione di almeno venti anni di pena, introducendo così nell’istituto un elemento di grande flessibilità .
Avv. Gabriele Roberto Cerbo
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