La liberazione anticipata

la-liberazione-anticipata La liberazione anticipata non può essere considerata una misura alternativa alla detenzione, benchè sia collocata sistematicamente nel Capo VI (intitolato, appunto, “Misure alternative alla detenzione”) della legge sull’ordinamento penitenziario . La liberazione anticipata, infatti, consiste in una riduzione della pena che realizza il risultato di anticipare il termine finale del periodo di detenzione. Perciò è un istituto caratterizzato da una natura più premiale che alternativa , in quanto manca di afflittività  e di supervisione, e si risolve in sostanza nella remissione di una parte della pena detentiva, quale momento del trattamento progressivo .
Il presupposto sostanziale della liberazione anticipata, pertanto, è il riconoscimento della partecipazione del soggetto all’opera di rieducazione: funzione principale dell’istituto è, quindi, quella di gratificare un comportamento dell’interessato, e la finalità  del più efficace reinserimento nella società  viene realizzata attraverso la riduzione della pena detentiva in corso di esecuzione .
In riferimento alla valutazione semestrale richiamata dalla norma, prima della riforma del 1986, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in contrasto con il prevalente orientamento delle sezioni di sorveglianza e della dottrina, sosteneva il principio della globalità  della valutazione del comportamento del detenuto al fine della concessione della liberazione anticipata. Diversamente, invece, la Legge Gozzini intervenne apportando modifiche anche in tema di liberazione anticipata e privilegiando la cd. concezione “frazionata”, secondo la quale il comportamento del reo va valutato semestre per semestre: la riduzione di pena, quindi, potrà  operare per uno o più semestri e non per altri .
Sull’istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti. Avverso l’ordinanza, il difensore, l’interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al Tribunale di sorveglianza competente per territorio. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell’art. 678 del Codice procedura penale (Procedimento di sorveglianza) e del collegio non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato.
Sempre nell’ambito della nuova formulazione, tale misura è concessa anche ai condannati all’ergastolo, i quali, di conseguenza, possono essere ammessi alla liberazione anticipata dopo l’espiazione di ventuno anni .
Infatti il quarto comma dell’art. 54 della legge penitenziaria, che “si applica anche ai condannati all’ergastolo”, dispone che “agli effetti del computo di pena che occorre aver espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della semilibertà  e della liberazione condizionale, la parte di pena detratta ai sensi del comma 1, si considera come scontata”.
Questa “presunzione di avvenuta espiazione della pena” si riconnette al significato e alle finalità  della liberazione anticipata, che incentiva la partecipazione all’opera di rieducazione. In concreto, per la concessione dei benefici connessi alla condizione dell’avvenuta espiazione di una determinata quantità  di pena in termini assoluti (è il caso del condannato all’ergastolo), “i giorni di liberazione anticipata si considerano come pena espiata” .

Avv. Gabriele Roberto Cerbo
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