La remissione del debito

la-remissione-del-debito La remissione del debito è l’istituto di diritto penitenziario attraverso il quale si realizza, ricorrendone i presupposti stabiliti dalla legge, la rinuncia dello Stato alla riscossione dei crediti vantati nei confronti dei condannati per le spese processuali e di mantenimento in carcere .
L’art. 6 del Testo Unico in materia di spese di giustizia (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115) ha introdotto la nuova disciplina della remissione del debito in termini parzialmente innovativi rispetto alla previsione dell’abrogato art. 56 dell’Ordinamento penitenziario. Il primo elemento di novità  concerne la distinzione in separati commi della fattispecie in rapporto alle vicende dell’esecuzione penale del condannato che richieda il beneficio. Il primo comma del citato art. 6, si occupa della remissione del debito per le spese processuali di chi non ha sofferto detenzione per la condanna subita e pone due requisiti per ottenere la remissione del debito: il primo requisito “oggettivo” di concedibilità  è rappresentato dalle “disagiate condizioni economiche” dell’interessato. Vista la genericità  del termine la giurisprudenza, ha osservato che la disagiatezza delle condizioni economiche può, in concreto, sussistere anche qualora il soggetto disponga di sufficienti mezzi per pagare il debito erariale, ma così facendo provochi uno squilibrio economico di portata tale da incidere sulle residue possibilità  di assolvere alle primarie esigenze di vita, compromettendo, così, il percorso di reinserimento sociale .
Il secondo requisito di natura “soggettiva”, per la concedibilità  della remissione del debito relativo alle spese processuali è l’accertamento della regolare condotta tenuta in libertà  dal soggetto che non abbia sofferto detenzione o internamento per la condanna . Laddove, invece, il soggetto sia stato detenuto o internato, il debito rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta.
L’art. 6 del Testo Unico in materia di spese di giustizia, rispetto all’abrogato art. 56 dell’Ordinamento penitenziario, richiede che la domanda sia “corredata da idonea documentazione” , rimanendo, però, intatto l’onere istruttorio che grava sulla cancelleria dell’ufficio di sorveglianza, in relazione a tutte quelle informazioni la cui natura esclude la possibilità  di un’integrazione di fonte privata, quali ad esempio le notizie sulla condotta del soggetto richiedibili alle forze dell’ordine ovvero il certificato penale completo. Infine, l’istanza di remissione del debito può essere formulata “dall’interessato o dai prossimi congiunti, o proposta dal consiglio di disciplina”, e competente a decidere in rapporto alla concessione della remissione del debito è il magistrato di sorveglianza.
è indubbio che tale beneficio costituisce pur sempre un indispensabile aiuto nel momento del reinserimento del condannato in società , ma non può non rilevarsi l’ingiustificata esclusione del provvedimento nei confronti di coloro che abbiano scontato completamente la pena in custodia preventiva, per i quali permane l’obbligo di pagare le spese del procedimento ed anche quelle di mantenimento in stato di custodia preventiva .

Avv. Gabriele Roberto Cerbo
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