Le licenze durante il regime di semilibertà 

le-licenze-durante-il-regime-di-semiliberta Al condannato ammesso al regime di semilibertà  possono essere concesse, a titolo di premio, una o più licenze di durata non superiore nel complesso a quarantacinque giorni l’anno (art. 52, comma primo, dell’Ordinamento penitenziario). Tale possibilità , già  prevista dal Regolamento del 1931, ma solo per gli internati, è stata estesa ai semiliberi dalla riforma del 1975 : scopo dell’istituto è di permettere il mantenimento dei rapporti familiari e, laddove vengano concesse con maggiore frequenza, permettono al reo di acquistare progressivamente la necessaria capacità  a gestire la vita sociale che lo aspetta dopo la dimissione .
Le licenze non possono essere concesse per una durata complessiva superiore ai quarantacinque giorni l’anno, frazionabili in più periodi; in caso, però, di trasgressione degli obblighi la licenza potrà  essere revocata.
Durante la licenza, il condannato è sottoposto al regime della “libertà  vigilata” (art. 52, comma secondo, dell’Ordinamento penitenziario). Le prescrizioni concernenti tale regime sono determinate dal magistrato di sorveglianza . E’ espressamente previsto (art. 102, comma terzo, del Regolamento di esecuzione) che il semilibero in licenza si presenti all’autorità  di pubblica sicurezza per la certificazione del giorno e dell’ora di arrivo e di partenza. Al semilibero in licenza è consegnata dalla Direzione dell’istituto parte del peculio per far fronte alle esigenze economiche; se il soggetto non è in grado di affrontare le spese di viaggio necessarie a raggiungere il luogo in cui ha da trascorrere la licenza, il direttore dell’istituto deve munirlo, a richiesta, dei titoli di viaggio necessari (artt. 102 e 89 del Regolamento di esecuzione).
Il periodo di tempo della licenza è equiparato a pena effettivamente espiata. Se il condannato, durante la licenza, trasgredisce agli obblighi impostigli, la licenza può essere revocata senza travolgere anche la misura alternativa. Il mancato tempestivo rientro dalla licenza è valutato dalla legge allo stesso modo dell’ingiustificata assenza dall’istituto e può comportare la revoca della misura; non integra, però, il reato di evasione, in quanto mancano i presupposti dello stato di detenzione, arresto e fermo.
Va, però, chiarito che l’istituto, pur avendo una funzione premiale, non può essere assimilato alle ricompense, che si atteggiano come concessioni correlate a condotte specifiche, in quanto si ricollega al diverso presupposto di un comportamento positivo, protratto nel tempo, che realizza una manifestazione globale di progresso nel trattamento e di maturazione della personalità  .

Avv. Gabriele Roberto Cerbo
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