Le misure alternative alla detenzione
La fonte principale del diritto penitenziario vigente è la L. 26 luglio 1975, n. 354 recante il titolo “Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà ”, la quale è stata poi oggetto di modifica ad opera di leggi successive.
La riforma penitenziaria avvenuta nel 1975 segna una svolta storica, almeno dal punto di vista dei principi ispiratori, della legislazione sull’ordinamento penitenziario, poichè sostituisce definitivamente il regolamento carcerario fascista del 1931, mettendo finalmente in pratica, dopo molti anni, un dettato costituzionale rimasto per molto tempo inattuato.
Si legge nella Costituzione, art. 27, terzo comma: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.
Principio basilare di questa concezione è che la pena possa e debba essere tendenzialmente rieducativa, e cioè debba includere una serie di attività e interventi di natura trattamentale, finalizzati al reinserimento sociale del condannato. La legge del ’75 attua, perlomeno sulla carta, il principio costituzionale poc’anzi ricordato. Essa afferma che, ai fini del trattamento rieducativo, al detenuto deve innanzitutto essere assicurato il lavoro, sia all’esterno che all’interno del carcere, mirando al recupero sociale, all’umanizzazione del trattamento e al riconoscimento ed alla tutela dei diritti soggettivi dei detenuti .
In virtù dell’importanza della materia e delle sue implicazioni sociali, la riforma ha scelto di disciplinare tale settore con lo strumento legislativo formale, in coerenza con i principi del nostro ordinamento che prevedono la legge ordinaria in tutti quei casi in cui si verte in tema di diritti fondamentali . Al detenuto viene così riconosciuta la titolarità di precisi diritti e interessi nei confronti dell’Amministrazione penitenziaria, sovvertendo il regolamento previgente che riservava in via esclusiva a quest’ultima ogni prerogativa nei confronti dei detenuti, in quanto assente una norma primaria che li tutelasse.
Ulteriore elemento innovativo della legge 354/75 consiste nell’osservazione scientifica della personalità di ciascun condannato, in rapporto alle sue condizioni specifiche e dei bisogni particolari della sua personalità , così da costituire un programma individuale, utile all’assegnare al detenuto il “luogo” in cui scontare la pena (tipo di istituto e sezione) .
La legge di riforma ha però incontrato diverse difficoltà di concreta attuazione dovute, non solo all’inadeguatezza e alla carenza di strutture specifiche, ma causate anche dall’eversione terroristica, risentendo inevitabilmente delle logiche emergenziali sottese ai numerosi “decreti antiterrorismo” che permeavano la legislazione dell’epoca e che finivano per creare contraddizioni con i principi ispiratori della riforma .
Al fine di ovviare a tali incongruenze che si introdusse una rivisitazione dell’intero ordinamento penitenziario con la L. 663/1986, detta Legge Gozzini, la quale cercò appunto di riportare sul piano della legalità il fenomeno degli istituti di massima sicurezza . Questa legge ha avuto il merito di ampliare ed approfondire le questioni lasciate aperte dalla riforma, permettendo l’osmosi e la permeabilità tra prigione e mondo esterno, e favorendo l’ampliamento delle possibilità per i condannati di usufruire di misure alternative alla detenzione . L’obiettivo principale della legge Gozzini fu quello di far sì che l’esecuzione tendesse a favorire il graduale processo di reinserimento nella società del soggetto, attraverso un allargamento delle possibilità di accesso alle misure alternative alla detenzione e con la previsione di determinati meccanismi che incentivassero la partecipazione e la collaborazione attiva del detenuto. L’innovazione più importante della Gozzini fu la possibilità per il condannato di ottenere, almeno in parte, le misure alternative direttamente dallo stato di libertà , con il preciso scopo di sottrarre il condannato dal contatto con l’ambiente carcerario . Inoltre la legge dell’86 ha cercato di risolvere organicamente il problema della sicurezza nelle carceri, istituendo il regime di sorveglianza particolare, applicabile per periodi di tempo determinati, o a soggetti particolarmente pericolosi .
Verso la fine degli anni ottanta il clima generale attorno alle tematiche penitenziarie si deteriorò rapidamente. Al consenso che aveva accompagnato la riforma del 1986 si sostituì presto un diffuso atteggiamento critico verso le nuove forme di premialità ritenute eccessivamente permissive . Nel dettaglio, va detto che gli esiti dei primi anni di applicazione della legge Gozzini fecero registrare una notevole diminuzione del numero dei detenuti presenti nelle carceri italiane e una positiva utilizzazione delle misure alternative a fronte di un esiguo numero di soggetti che ne violarono le prescrizioni ; soprattutto il sud del paese sembrò cogliere con maggior entusiasmo le nuove opportunità offerte dalla legge Gozzini, dato che il 49% del totale dei provvedimenti fu emesso dai Tribunali di sorveglianza meridionali . Al tempo stesso, però, da più parti il sistema veniva considerato troppo indulgente e indeterminato circa i criteri utilizzati per la concessione dei benefici stessi a causa della forte discrezionalità attribuita, in materia, ai magistrati di sorveglianza .
Rimane comunque da riconoscere alla riforma operata nel 1975 il grande merito di aver previsto consistenti misure alternative alla detenzione, aprendo la strada ad una strategia penitenziaria opportunamente differenziata in vista della risocializzazione del condannato.
http://www.4ensicmag.com/procedura-penale/il-procedimento-di-sorveglianza-caratteri-essenziali
Avv. Gabriele Roberto Cerbo
http://www.studiolegalecerbo.com
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Avv. Gabriele Roberto Cerbo
