La tutela dei diritti connessi del produttore di fonogrammi: Ovvero, quando pagare la SIAE non basta

la-tutela-dei-diritti-connessi-del-produttore-di-fonogrammi-ovvero-quando-pagare-la-siae-non-basta All’autore dell’opera musicale — così come all’autore di qualsivoglia opera dell’ingegno — spetta, tra gli altri, il diritto esclusivo di utilizzazione economica che ha per oggetto l’esecuzione in pubblico della propria creazione, sia gratuita che a pagamento. L’articolo 15 della legge sul diritto d’autore (legge 22.04.1941, n. 633, in seguito LDA) stabilisce infatti a favore dell’autore “il diritto esclusivo di eseguire [...] sia gratuitamente che a pagamento [...] l’opera musicale [...]”.
Gli operatori del settore maggiormente fruitore delle pubbliche esecuzioni — intesi come bar, ristoranti, pubblici esercizi, palestre — sono sempre stati coscienti della necessità  di versare alla SIAE i compensi dovuti per le esecuzioni pubbliche di opere musicali al fine di remunerare il diritto esclusivo spettante all’autore dell’opera musicale. Il versamento alla società  di autori avviene in virtù del proprio ruolo di esclusiva (e non di monopolio!) nell’esercizio delle proprie attività  (disciplinate dall’art. 180 LDA) e assolve il versamento del compenso dovuto solamente per gli autori ed editori che hanno dato mandato alla SIAE di esercitare l’opera di intermediazione. Infatti, resta sempre la possibilità  da parte degli autori di “esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge” (art. 180, comma 4, LDA), ossia di tutelarsi in proprio, ma qualora vogliano essere rappresentati da terzi devono necessariamente rivolgersi alla SIAE. Pertanto, nel caso di utilizzo dell’opera musicale dell’artista che non ha conferito mandato alla SIAE, l’utilizzatore dell’opera altrui avrebbe dovuto chiedere direttamente all’autore il consenso e concordare con questi i termini d’uso.
Questo ha comportato che per numerosi anni gli utilizzatori di brani musicali in pubblico si limitassero al versamento dei compensi dovuti agli autori e agli editori (e sostanzialmente solo tramite la SIAE non provvedendo, nel caso dell’autore ‘indipendente’ a contattare direttamente questi) omettendo di versare quanto dovuto al produttore di fonogrammi ossia all’imprenditore (persona fisica o giuridica che assume l’iniziativa e la responsabilità  della prima fissazione dei suoni) che realizza i supporti utilizzati per diffondere la musica. E’ l’art. 73 LDA che chiarisce come i produttori di fonogrammi abbiano“diritto ad un compenso per l’utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi”.
E’ riconosciuto a questi soggetti un diritto c.d. ‘connesso’ che si riferisce all’uso dell’opera e non all’aspetto creativo della stessa a cui si riferisce invece il diritto d’autore in senso stretto.
L’assenza di un soggetto istituzionale — quale la SIAE per gli autori ed editori, esistente dal 1882 — che potesse esercitare collettivamente i diritti dei produttori ha di fatto penalizzato l’industria fonografica che non disponeva di una struttura organizzata e capillare in grado di operare sul territorio nazionale. Dall’altra parte, i gestori dei locali non hanno mai versato (se non in rarissimi casi) il compenso dovuto al produttore dei supporti utilizzati per diffondere la musica.
Solo di recente le associazioni di fonografi (come l’AFI, Associazione Fonografici Italiani, o la SCF, Società  Consortile Fonografici, costituitasi nel 2000) si sono attivate per la tutela dei diritti dei propri iscritti (a differenza della SIAE a cui è attribuita un’esclusiva ai sensi dell’art. 180 LDA, in questo caso la gestione collettiva può essere gestita da qualsiasi soggetto privato mancando un’analoga disposizione) iniziando ad intraprendere alcune azioni giudiziali per il pagamento dei compensi dovuti.
Tra queste, segnaliamo la sentenza della Corte di Appello di Roma (sentenza n. 5324 del 17.12.2007) che ha confermato il tenore della sentenza 20081/2006 del Tribunale di Roma, condannando, su richiesta della SCF, un’associazione culturale per violazione degli artt. 72-73 LDA in quanto aveva riprodotto senza autorizzazione alcuni fonogrammi.
Di assoluto rilievo è la recentissima sentenza del Tribunale di Milano n. 2289 del 23.02.2010 che, sempre su richiesta della SCF, ha accertato la violazione del titolare di un bar che diffondeva opere musicali nel proprio esercizio senza versare al produttore i diritti dovuti ricorrendo l’uso del fonogramma con le modalità  descritte dall’art. 73 LDA, ossia, nel caso di specie, comunicazione al pubblico nei pubblici esercizi.
Poi, che il versamento del compenso ai sensi dell’art. 73 LDA sia dovuto anche nel caso di diffusione tramite radio e/o televisione, senza utilizzo diretto del supporto materiale su cui è fissata l’opera, è stato confermato anche dal Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d’Autore con parere dell’11 novembre 2008.
La sentenza del Tribunale di Milano sarà  certamente la prima di una lunga serie se i titolari dei locali non si adegueranno alle richieste del produttori. Nella specie, i Giudici hanno riconosciuto l’importo richiesto da SCF pari ad Euro 69,38 per anno e condannato il titolare del pubblico esercizio al pagamento delle spese legali per Euro 2.400,00, oltre accessori di legge. Mala tempora currunt per i gestori dei locali non in regola con il versamento del compenso.

Avv. Andrea Maria Mazzaro
STUDIO LEGALE MPH

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Avv. Lorenza Morello
Mediatore internazionale, presidente nazionale associazione Avvocati Per la Mediazione (APM), socio Fondatrore e consigliere Formamed,
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Avv. Andrea Maria Mazzaro

 
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