Modifiche al Codice della Proprietà  Industriale

modifiche-al-codice-della-proprieta-industriale il decreto legislativo numero 131 del 13 agosto 2010 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2010, Suppl. Ordinario n. 195) ha modificato il “decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,recante il codice della proprietà  industriale, ai sensi dell’articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n.99”.
Le numerose innovazioni sono intervenute in parte ad eliminare alcuni refusi contenuti nel Codice
della Proprietà  Industriale (CPI), ma, con maggior rilievo pratico, ad innovare le disposizioni sia di
natura sostanziale che processuale.
La sintesi degli interventi, come riportato dal Ministro dell’Attuazione del Programma di Governo,
le seguenti previsioni:
 Previsto che in caso di diritto appartenente a più soggetti, la presentazione di domande può
essere effettuata da ciascuno di tali soggetti nell’interesse di tutti;
 Previsto che non possono essere registrati come marchio d’impresa i segni identici o simili
ad un segno già  noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati o
comunque già  da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato e quelli privi di
carattere distintivo;
 Possono ottenere registrazioni di marchio anche le amministrazioni dello Stato, delle
regioni, delle province e dei comuni, compreso quello effettuato con la concessione di
licenze e per attività  di merchandising, i proventi dovranno essere destinati al finanziamento delle attività  istituzionali o alla copertura degli eventuali disavanzi pregressi dell’ente;
 Per un marchio internazionale designante l’Italia, per il quale l’Ufficio italiano brevetti e marchi ha espresso un rifiuto provvisorio, questo costituisce conferma definitiva della tutela in Italia della registrazione internazionale;
 Previsto che non si possono registrare disegni o modelli con caratteristiche contrari
all’ordine pubblico o al buon costume o che costituisce utilizzazione impropria per la
protezione della proprietà  industriale, oppure di segni, emblemi e stemmi che rivestono un
particolare interesse pubblico nello Stato;
 Previsto che non possono costituire oggetto di brevetti i metodi per il trattamento chirurgico
o terapeutico o di diagnosi applicati del corpo umano o animale e le varietà  vegetali e le
razze animali ed i relativi procedimenti essenzialmente biologici di produzione;
 Previsto che il brevetto europeo rilasciato per l’Italia conferisce gli stessi diritti ed è
sottoposto allo stesso regime dei brevetti italiani a decorrere dalla data in cui è pubblicato nel Bollettino europeo dei brevetti;
 Stabilita una retribuzione, se non è prevista, in compenso dell’attività  inventiva, se
l’invenzione avviene nell’adempimento di un rapporto di lavoro, i diritti appartengono al
datore di lavoro, ma all’inventore, oltre al diritto di essere riconosciuto autore, spetta un equo premio, qualora si ottenga il brevetto o si utilizzi l’invenzione in regime di segretezza
industriale;
 La facoltà  esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende:
- agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali;
- agli studi e sperimentazioni diretti all’ottenimento, anche in paesi esteri, di
un’autorizzazione all’immissione in commercio di un farmaco;
- alla preparazione di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali così
preparati, purchè non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente;
L’entrata in vigore delle modifiche decorre dal 02 settembre 2010.
Di particolare interesse è la modifica apportata al comma 3 dell’art. 19 C.P.I., sostituito dall’articolo 12 del Decreto legislativo n. 131/2010 consentendo alle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali la registrazione dei marchi “anche aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio”, vincolando i proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale dei marchi di quest’ultima ipotesi“compreso quello effettuato mediante la concessione di licenze e per attività  di merchandising, dovranno essere destinati al finanziamento delle attività  istituzionali o alla copertura degli eventuali disavanzi pregressi dell’ente”.
Inoltre, alla possibilità  di esperire la descrizione, l’art. 55, sostituendo l’art. 128 C.P.I., prevede espressamente la possibilità  di svolgere la consulenza tecnica preventiva prevista dall’art. 696-bis del Codice di Procedura Civile anche nei procedimenti in materia di proprietà  industriale. Pertanto,
prima di intraprendere un contenzioso si potrà  svolgere una perizia per verificare, ad esempio, la sussistenza o meno della violazione lamentata. Poi, in base a quanto espressamente previsto dal
citato art. 696-bis del Codice di Procedura Civile, sarà  possibile tentare la conciliazione delle parti.

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Avv. Renato D’Isa

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Avv. Andrea Maria Mazzaro

 
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