Privacy e videosorveglianza

privacy-e-videosorveglianza Con provvedimento dell’8 aprile 2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2010,
numero 99) il Garante della Privacy ha sostituito il precedente provvedimento in materia di
videosorveglianza del 2004.
Il provvedimento si è reso necessario in considerazione della crescente diffusione dei sistemi di videosorveglianza, nonchè degli interventi legislativi in materia tra i quali quelli più recenti che hanno attribuito ai sindaci e ai comuni specifiche competenze in materia di sicurezza urbana.
Oltre al cartello previsto per l’informativa da rendere ai cittadini che transitano nelle aree
sorvegliate (le cui caratteristiche grafiche sono previste dal provvedimento), qualora il sistema di
videosorveglianza sia collegato alle forze di pulizia è previsto un apposito cartello, le cui
caratteristiche sono riportate nell’allegato del provvedimento.
La conservazione delle immagini non può superare le 24 ore, salvo vi siano esigenze in relazione ad
eventuali indagini. Qualora le riprese vengano effettuate nell’ambito di attività  considerate
particolarmente rischiose, quali gli sportelli bancari, è ammesso un periodo di tempo più ampio —
salvo particolari esigenze — che ad ogni buon conto non potrà  superare la settimana.
In particolari circostanze, le telecamere potranno essere installate purchè rispettino ulteriori cautele e nello specifico:
— nei luoghi di lavoro non devono essere utilizzate per il controllo a distanza dei lavoratori, sia all’interno che all’esterno del luogo di prestazione del lavoro;
— negli ospedali non devono essere diffuse le immagini di persone malate;
— negli istituti scolastici, al fine di evitare gli atti vandalici, le riprese devono essere limitate agli orari di chiusura;
— sono ammesse nei taxi e nei trasporti pubblici purchè venga limitato l’angolo di visuale;
— infine, le riprese tramite webcam per scopo turistico sono ammesse purchè non rendano
identificabili le persone.
Inoltre, in caso di utilizzo dei sistemi di ripresa per l’accertamento delle violazioni del codice della strada, i conducenti dei veicoli e le persone che accedono o transitano nelle aree dove sono attivi i sistemi di rilevazione elettronici dovranno ricevere l’informazione preventiva al trattamento dei dati.

STUDIO LEGALE MPH

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Avv. Paola Pontanari
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Avv. Andrea Maria Mazzaro

 
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